Revocazione per errore di fatto: l’errore non decisivo è inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15738 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione per errore di fatto, il vizio percettivo che non incida sul dispositivo del provvedimento impugnato è privo del carattere di decisività richiesto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e il ricorso è inammissibile. Ove l’ordinanza di cui si chiede la revocazione abbia rimesso al giudice del rinvio l’accertamento dei presupposti di esclusione dall’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza, l’eventuale travisamento del contenuto di una delibera regolamentare non assume rilievo decisivo, perché la verifica demandata resta quella sulle condizioni di esonero fissate dalla disciplina della Cassa.

Il Fatto

Due geometri, iscritti all’albo professionale, avevano proposto opposizione avverso le cartelle con cui la Cassa di previdenza di categoria aveva chiesto il pagamento della contribuzione minima e degli oneri accessori, assumendo l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione d’ufficio.

La Corte di appello di Firenze aveva confermato la decisione di primo grado favorevole ai professionisti. La Cassa aveva proposto ricorso per cassazione e la Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6694 del 2023 aveva accolto il ricorso principale, cassando con rinvio e demandando alla Corte territoriale l’accertamento sui presupposti di esonero. Avverso tale ordinanza i due geometri hanno proposto ricorso per revocazione, deducendo che il Collegio avrebbe attribuito alla delibera n. 123/2009 il contenuto della diversa delibera n. 124/2009, mai approvata con decreto ministeriale e dunque priva di valore normativo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il Collegio muove dalla premessa che, ove pure si ritenga che l’ordinanza impugnata sia incorsa in un errore percettivo, attribuendo a una delibera il contenuto di un’altra, tale errore non sarebbe comunque decisivo.

La Corte ricostruisce il principio già affermato in sede di legittimità e richiamato nel provvedimento impugnato: ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, restando irrilevanti la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. La mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria.

Dall’obbligo di iscrizione consegue l’applicazione delle norme regolamentari della Cassa che stabiliscono le condizioni per derogare alla presunzione di attività professionale degli iscritti all’albo. L’esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi verso la Cassa solo nei limiti delle condizioni fissate dalla stessa in sede regolamentare, alla quale sono demandati i controlli sulle attività svolte e sui redditi prodotti.

Il provvedimento impugnato aveva poi precisato che, in base alla delibera n. 2/2003 del CdA, il geometra è tenuto a presentare un’autocertificazione attestante di non esercitare attività professionale, e che in base alla delibera n. 123/2009 l’iscrizione dei geometri dipendenti può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal c.c.n.l. ovvero di dichiarazione datoriale che attesti lo svolgimento di mansioni non riconducibili a quelle di geometra.

La Corte osserva che l’attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non viola l’art. 2697 cod. civ., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. In sostanza, alla Corte del rinvio è stato demandato di verificare se sussistano i presupposti per l’esclusione dall’obbligo di iscrizione ai sensi della delibera n. 123, potendo prescindere dall’affermazione che si assume errata e riferibile alla delibera n. 124. L’errore denunciato è dunque privo del carattere di decisività indispensabile ai fini dell’ammissibilità della revocazione. Le spese seguono la soccombenza e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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