Revocazione ordinaria: errore di fatto solo se percettivo e non valutativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17899 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo civile, fuori dall’ipotesi di dolo del giudice di cui all’art. 395, n. 6, cod. proc. civ., non sussiste incompatibilità del magistrato che ha pronunciato la sentenza impugnata a decidere sulla revocazione, trattandosi di errore percettivo, riparabile dallo stesso collegio. L’errore di fatto revocatorio presuppone una svista materiale nella percezione degli atti e non è configurabile rispetto all’interpretazione e alla valutazione del motivo di ricorso. Il motivo correttamente percepito e riassunto non può fondare la revocazione, quand’anche la motivazione non lo esamini analiticamente. Quanto al merito, il limite ordinamentale dei 65 anni per i dirigenti sanitari resta soglia non superabile se non nei casi del trattenimento in servizio in funzione dei 40 anni di servizio effettivo, senza superare i 70 anni, e il requisito del servizio effettivo è distinto dall’anzianità contributiva utile al diritto a pensione.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente medico, aveva chiesto la permanenza in servizio alle dipendenze della ASL fino al compimento dell’anzianità contributiva massima di 42 anni e 10 mesi e comunque fino al 70º anno di età. La domanda era stata rigettata dal Tribunale e la pronuncia confermata dalla Corte d’Appello; la Cassazione, con ordinanza, aveva respinto il ricorso.

Avverso quella ordinanza il ricorrente ha proposto revocazione, deducendo due motivi di errore di fatto: l’erronea individuazione della richiesta di pensionamento e della normativa applicabile, e l’omessa pronuncia su una questione di diritto già sollevata. La ASL ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un rilievo processuale generale: salvo l’ipotesi di dolo del giudice, non è configurabile alcuna incompatibilità dei magistrati che hanno emesso il provvedimento impugnato per revocazione. L’errore percettivo, che tale rimane, può essere riparato dallo stesso collegio.

Nel merito, la Corte esclude anzitutto l’errore sulla qualifica di dirigente di struttura complessa. I passaggi richiamati dal ricorrente riguardavano il diverso regime dei dirigenti non di struttura complessa, e la precisazione che l’ipotesi non rilevava nulla diceva sulla veste soggettiva del ricorrente.

Il riferimento alla sola istanza del 2012, poi, è privo di rilievo: il preteso errore non ha inciso sul contenuto della decisione, che ha riguardato la legittimità del collocamento a riposo nel dicembre 2017 e il diritto alla permanenza in servizio oltre quella data. Altrettanto irrilevanti sono il riferimento al 31.12.2017 nella narrativa e la confusione tra anzianità contributiva e servizio effettivo, poiché la Corte aveva ragionato sui requisiti corretti.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce l’inammissibilità: l’errore revocatorio presuppone che il giudice non percepisca la formulazione del motivo per mera svista. Il motivo è stato percepito e riassunto, e la scelta di esaminare congiuntamente tutte le doglianze non integra errore di fatto, riducendosi al più a tecnica espositiva.

La Corte ricostruisce infine l’art. 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992 e l’art. 72, comma 11, del d.l. n. 133 del 2008, come modificato dalla legge n. 114 del 2014. Per i dirigenti non di struttura complessa è possibile il recesso anticipato dopo i 65 anni; per quelli di struttura complessa resta il diritto ai 40 anni di servizio effettivo, mai oltre i 70 anni. Poiché la Corte d’Appello aveva accertato che i 40 anni erano già maturati alla data del pensionamento, cade ogni richiamo alle pronunce Corte cost. n. 33 del 2013 e n. 111 del 2017. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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