Divieto di pronuncia ultra petita sulla decorrenza dell’APE sociale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 208 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile il giudice incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi. La statuizione che riconosce la prestazione previdenziale con decorrenza anteriore a quella domandata dal ricorrente integra una pronuncia ultra petita ed è viziata per violazione dell’art. 101, comma 3, cod. giust. cont., che ricalca l’art. 112 cod. proc. civ. Il giudice non può introdurre nuovi elementi né attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto, modificando i termini della controversia. È irrilevante, ai fini della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che una successiva comunicazione dell’ente previdenziale retrodati il riconoscimento del beneficio.

Il Fatto

L’INPS ha impugnato la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 472/2022, che aveva accolto il capo della domanda di un pensionato relativo al riconoscimento dell’APE sociale con decorrenza dall’1.01.2019, con liquidazione delle somme maggiorate di interessi e rivalutazione, respingendo il capo risarcitorio e dichiarando cessata la materia del contendere sui periodi contributivi.

L’ente previdenziale ha dedotto la violazione dei principi in tema di cessazione della materia del contendere e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il ricorrente aveva domandato il beneficio con decorrenza dall’1.09.2019 e non dall’1.01.2019. L’appellato ha chiesto la conferma della sentenza, richiamando la comunicazione INPS del 27.05.2019 con cui l’istituto aveva fissato la decorrenza dall’1.01.2019.

La Motivazione della Corte

La Sezione III centrale d’appello ha accolto il gravame, ravvisando nella pronuncia di primo grado una statuizione ultra petita. Il giudice di prime cure aveva riconosciuto la decorrenza del beneficio dall’1.01.2019, mentre il ricorso introduttivo concludeva per il riconoscimento dell’APE sociale dal 1° settembre 2019 nella misura massima di € 1.500,00, con condanna dell’ente al pagamento delle somme maggiorate di interessi legali e rivalutazione.

La Corte ha richiamato la regola sancita dall’art. 101, comma 3, cod. giust. cont., che riproduce l’art. 112 cod. proc. civ., espressiva del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il giudice non può introdurre nuovi elementi né attribuire un bene della vita diverso da quello domandato (petitum mediato), modificando i termini della controversia.

Il Collegio ha osservato che la comunicazione INPS del maggio 2019, che retrodata il riconoscimento dell’APE al gennaio 2019, è successiva sia alla comunicazione del 16.04.2020 — con cui, in accoglimento della richiesta, il beneficio era stato liquidato in via provvisoria dall’1.09.2019 per € 1.287,70 — sia alla data di deposito del ricorso di primo grado. All’atto dell’introduzione del giudizio, dunque, l’appellato ben sapeva che il riconoscimento del beneficio decorreva da settembre 2019 e non da gennaio di quell’anno.

Le conclusioni della domanda introduttiva risultavano pertanto in linea con l’iter amministrativo svolto dall’INPS. La Corte ha quindi riformato la sentenza di primo grado, accertando la decorrenza del beneficio pensionistico a far data dal 1/9/2019. Le spese sono state compensate, in ragione dell’incertezza determinata dallo stesso istituto previdenziale, che ha ammesso di essere incorso in un errore con l’invio della comunicazione del maggio 2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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