Conti a materia senza quantità: giudizio di conto improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 18 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei conti a materia rientranti nella gestione di farmaci e materiale sanitario, il conto giudiziale che si limiti a esporre la sola giacenza al 31 dicembre in valore monetario, senza indicazione delle quantità dei beni e delle relative movimentazioni di carico e scarico, è giuridicamente inesistente, perché privo dei requisiti minimi di forma e sostanza necessari per qualificarlo come conto. La carenza di tale contenuto minimo impedisce il riscontro della correttezza della gestione e impone la declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto. L’improcedibilità non è esclusa dal deposito tardivo di conti conformi al modello regolamentare, ove agli stessi manchi la parificazione o un equipollente visto di regolarità, trattandosi di condizione di procedibilità. La declaratoria lascia fermo l’obbligo dell’amministrazione di depositare ex novo i conti muniti di regolare parificazione, restando percorribile la procedura per resa di conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c..
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale è investita dell’esame dei conti giudiziali n. 21795 e n. 22521, resi dall’agente contabile di un’azienda sanitaria per gli esercizi 2021 e 2022 e relativi al magazzino della farmacia ospedaliera. Con la relazione unificata n. 186/2025 il Magistrato istruttore ha rimesso al Collegio la questione preliminare della procedibilità, rilevando che entrambi i conti, pur sottoscritti e muniti di parificazione e validazione, si sostanziano in un prospetto che reca la sola giacenza al 31 dicembre espressa in valori monetari, senza indicazione di quantità.
L’agente contabile, costituitosi in giudizio, ha dedotto che il modello di cui all’allegato b) del regolamento aziendale non era stato compilato per mero errore e che l’omissione era stata sanata con il deposito, in data 03.03.2026, dei conti muniti del documento mancante, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. Anche il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla precisazione del perimetro applicativo dell’istituto. L’improcedibilità non consegue a qualsivoglia irregolarità o nullità del conto, ma soltanto a due evenienze: l’inesistenza giuridica o fattuale del conto, che si verifica quando difettino i requisiti minimi di forma e sostanza, come la firma dell’agente o le quantità dei beni maneggiati nei conti a materia; oppure la mancanza di una condizione di procedibilità, come la parificazione, ai sensi del combinato disposto degli art. 139, comma 2, art. 140, commi 1 e 3, e art. 145, comma 3, c.g.c.
Trattandosi di conto avente ad oggetto la gestione di farmaci e materiale sanitario, trovano applicazione i principi desumibili dagli art. 30-33 e 626-628 r.d. n. 827/1924 e dall’art. 24 d.P.R. n. 254/2002. Il conto del consegnatario di beni a materia deve indicare il debito per materia a inizio esercizio, il carico, lo scarico e la consistenza al 31 dicembre, con quantità e valore per ciascuna voce. Il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 2/2015/CONS conferma che il conto va compilato in stretta correlazione con le scritture inventariali.
La giurisprudenza contabile ammette che documenti privi di tutti i requisiti formali possano comunque ritenersi sufficienti ai fini della resa del conto, ma solo a condizione che presentino un contenuto minimo idoneo a consentire il riscontro della correttezza dei dati e della gestione. Nel caso concreto tale contenuto minimo manca: i prospetti non recano le quantità né le variazioni quali-quantitative dei beni, non consentendo di verificare le operazioni di carico e scarico e la corrispondenza con gli inventari dell’ente. Si configura dunque la inesistenza giuridica del conto, come già affermato dalla giurisprudenza di merito contabile richiamata.
Il Collegio esamina poi l’adempimento intervenuto in corso di causa. I conti conformi al modello regolamentare depositati in data 03.03.2026 sono privi di parificazione o di equipollente visto di regolarità del soggetto deputato dall’ente, e la parificazione esistente agli atti si riferisce agli originari conti, da considerarsi inesistenti. Sebbene l’agente contabile risulti aver adempiuto all’obbligo di rendere il conto, difetta il presupposto processuale della parificazione: il giudizio va pertanto dichiarato improcedibile.
La declaratoria non esclude l’obbligo dell’amministrazione di effettuare un regolare deposito ex novo dei conti muniti di parificazione, onde aprire un nuovo giudizio, restando percorribile la procedura per resa di conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c. da parte della Procura erariale, alla quale va data comunicazione. La mancanza di pronuncia nel merito e il concorso dell’amministrazione nella improcedibilità, che ha parificato l’originario conto senza osservazioni, giustificano la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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