Appello pensionistico improcedibile per mancata comparizione del difensore (Corte dei Conti Sez. III App. n. 211 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito contabile, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 cod. giust. cont. La norma non richiede un previo esame del merito: la mancata comparizione, dopo il rinvio e la relativa comunicazione, è presupposto autonomo di improcedibilità. La declaratoria travolge l’impugnazione e impone la conferma della sentenza di primo grado. Nelle cause previdenziali non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la gratuità del giudizio ex art. 10 legge 11 agosto 1973, n. 533.

Il Fatto

Un militare in quiescenza aveva impugnato la determinazione con cui l’Istituto previdenziale aveva liquidato la pensione con il sistema misto, applicando alla quota retributiva l’aliquota del 35% prevista per il personale civile dall’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973, anziché quella del 44% prevista per i militari dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Aveva chiesto la riliquidazione del trattamento e la condanna al pagamento degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione.

Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, applicando il principio di diritto delle Sezioni Riunite contabili secondo cui l’aliquota del 44% non spetta ai militari che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni. Sulla sentenza è stato proposto appello.

La Motivazione della Corte

La sezione d’appello non ha affrontato il merito dell’impugnazione, perché il giudizio si è chiuso su un presupposto processuale. All’udienza del 1.12.2023, constatata l’assenza del difensore dell’appellante, il Presidente aveva disposto il rinvio della discussione, con onere per la segreteria di comunicare l’estratto del verbale alla parte appellante e avvertimento che, in caso di mancata comparizione alla nuova udienza, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

All’udienza del 10 luglio 2024 l’appellante non è nuovamente comparso, né si è costituito l’Istituto appellato. Il collegio ha quindi applicato l’art. 196 cod. giust. cont., che disciplina in modo compiuto l’ipotesi di mancata comparizione dell’appellante: al primo rinvio segue la comunicazione d’ufficio, alla seconda assenza segue la declaratoria di improcedibilità.

La ratio della disposizione è quella di sanzionare il disinteresse della parte per l’esito del gravame, una volta che il rinvio le sia stato comunicato e che essa non abbia dimostrato alcuna volontà di coltivare l’impugnazione. La norma attribuisce al collegio un potere officioso, che non richiede istanza dell’appellato né sua costituzione, come conferma il testo dell’art. 196 cod. giust. cont.

Conseguenza diretta della declaratoria è la conferma dell’appellata sentenza della sezione giurisdizionale regionale. Il giudizio non è stato definito nel merito, ma la pronuncia di improcedibilità esaurisce il gravame e consolida l’esito di primo grado. Quanto alle spese, il collegio non ha provveduto, perché la materia previdenziale è esente dal carico in forza dell’art. 10 legge n. 533/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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