Revocazione per errore di fatto esclusa se il punto controverso è deciso (Cons. Stato n. 10417 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio revocatorio dell’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nella falsa percezione, da parte del giudice, dell’esistenza o del contenuto di un atto processuale e non può essere invocato per censurare l’attività valutativa o interpretativa della domanda. Non integra tale vizio la mancata applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., che costituisce errore di giudizio e non di percezione. L’errore di fatto è inoltre escluso quando il fatto che si assume erroneamente escluso abbia costituito punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato espressamente: in tal caso manca il presupposto normativo e il rimedio è inammissibile.

Il Fatto

La società proprietaria di un’area concessa in locazione aveva impugnato davanti al TAR Abruzzo due ordinanze comunali, la prima delle quali intimava la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati, mentre la seconda disponeva la rimozione d’ufficio con addebito delle somme occorrenti. Il giudice di primo grado, previa riunione, aveva respinto i ricorsi ritenendo la proprietaria responsabile in solido con la locataria ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, essendo consapevole dell’assenza dell’autorizzazione unica prescritta dall’art. 208 d.lgs. n. 152/2006 in capo alla conduttrice.

La sentenza di primo grado era stata appellata e la Sezione Terza aveva respinto l’appello. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione avverso tale decisione, sostenendo che il giudice dell’appello avrebbe supposto l’inesistenza dell’autorizzazione al subentro della conduttrice, circostanza che risulterebbe da una raccomandata della Provincia richiamata negli atti e mai contestata dal Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare i principi consolidati sull’errore di fatto. Il vizio è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o un’eccezione. Non è invece revocabile la circostanza che il giudice non si sia espresso su tutte le argomentazioni delle parti. La contestazione sull’attività valutativa attiene a un profilo diverso dall’erronea percezione e il vizio non può riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive, perché le argomentazioni giuridiche non sono «fatti» ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. Non è parimenti deducibile il mancato esame di un documento o di altra prova, che integrerebbe al più un error in iudicando.

La Corte richiede inoltre che l’errore sia stato determinante secondo un nesso logico-giuridico, e che cada su un punto non espressamente controverso: la falsa percezione non deve coinvolgere la valutazione di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.

Applicando tali coordinate, il motivo è inammissibile. La società non allega un errore risultante dagli atti o dai documenti della causa, ma lamenta la violazione dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. per mancata applicazione del principio di non contestazione da parte del Collegio. Si tratta di censura che non corrisponde al vizio revocatorio dedotto.

Sotto un distinto profilo, il fatto che si assume erroneamente escluso aveva già formato oggetto di pronuncia espressa e motivata nella sentenza impugnata, là dove il giudice dell’appello aveva ritenuto la proprietaria consapevole dell’assenza dell’autorizzazione allo smaltimento in capo alla locataria, richiamando la relazione del Consorzio di Sviluppo Industriale e la situazione di irregolarità amministrativa risalente agli anni 2003-2004. Difetta dunque il presupposto per cui l’errore di fatto non deve concernere un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.

Il ricorso per revocazione è perciò dichiarato inammissibile, con condanna alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 10.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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