Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1042 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione del giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo. Ove sia spirato il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio in forma specifica, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, per la natura fungibile dell’obbligazione. La condotta omissiva dell’amministrazione non può essere invocata per sottrarsi all’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che ha accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente”, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, per un totale di € 2.000,00.
La ricorrente espone che l’amministrazione, rimasta soccombente, non ha proposto impugnazione e che il titolo è passato in giudicato. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione della pubblica amministrazione al giudicato.
Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente e risulta passata in giudicato per mancata impugnazione.
Il Collegio rileva inoltre che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Va invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle c.d. astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione di tale misura nel caso di specie, anche tenuto conto del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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