Revocazione ordinaria per errore di fatto inammissibile se questione decisa (Cass. civ. Sez. V n. 18980 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione per errore di fatto la censura è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia effettivamente esaminato e deciso la questione prospettata dalla parte. L’errore di fatto rilevante presuppone l’omessa percezione del contenuto degli atti, non già la valutazione giuridica che il ricorrente reputi errata. Il sindacato sulla decisione di legittimità, in assenza di un errore percettivo, non è ammesso. La questione relativa alla decorrenza del termine di decadenza, una volta decisa con giudizio insindacabile, non può essere riproposta attraverso lo strumento revocatorio. La notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e tale consegna, se tempestiva, impedisce la decadenza.

Il Fatto

La società contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione recante revoca delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di immobili inseriti in un piano di lottizzazione convenzionato. La Commissione tributaria regionale, riformando la decisione di primo grado, aveva confermato l’atto impositivo. La Cassazione, con una precedente sentenza, aveva rigettato il ricorso della società.

Avverso quella pronuncia la società propone ricorso per revocazione, deducendo un unico motivo: l’omessa pronuncia sulla decorrenza del termine triennale di decadenza nell’ipotesi in cui la causa di revoca dell’agevolazione sussista già al momento della registrazione. L’Agenzia delle entrate resiste e, in via preliminare, eccepisce la tardività del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di tardività. Il ricorso è dichiarato tempestivo: la spedizione a mezzo posta risulta effettuata entro il termine. Il collegio richiama il principio della scissione soggettiva del perfezionamento della notificazione, per il quale questa si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Su tale premessa la Corte ritiene che la consegna tempestiva impedisca la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio. Il principio è ricondotto alle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e alle successive pronunce del 2004 e del 2005, nonché al precedente delle Sezioni Unite n. 10216 del 2006, richiamato in citazione testuale, e alla Sez. L n. 25716 del 2018.

Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile. La società sostiene un errore di fatto e una mancata risposta sulla decorrenza del termine triennale di decadenza quando la causa di revoca dei benefici sussista sin dalla registrazione. La Corte osserva che la sentenza impugnata non commette alcun errore di fatto né omette la risposta.

Il giudice di legittimità aveva infatti affermato che, in ipotesi di mancata utilizzazione edificatoria, il termine triennale di decadenza del potere dell’ufficio decorre solo allo spirare del termine quinquennale, perché solo in quel momento il contribuente perde definitivamente il diritto all’agevolazione. Rileva dunque l’utilizzazione edificatoria dell’area, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria, e non le sole opere di urbanizzazione.

La questione risulta quindi decisa con giudizio insindacabile in sede di legittimità, poiché l’utilizzazione edificatoria non era ancora effettuata. Non sussiste né omessa pronuncia né errore di fatto. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, dando atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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