Estinzione del processo contabile per inattività annuale della parte nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 212 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, l’art. 111, comma 3, c.g.c. sancisce l’estinzione del giudizio quando, per un anno, non sia stata presentata domanda di fissazione dell’udienza o non sia stato compiuto alcun altro atto di procedura. L’istituto, improntato al principio dispositivo e all’impulso di parte, è diretto a far prevalere l’interesse generale alla certezza del diritto e alla ragionevole durata del processo, ponendo a carico della parte l’onere di confermare annualmente l’interesse alla definizione della controversia. La declaratoria di estinzione ha natura meramente dichiarativa dell’effetto già verificatosi ex lege dopo il primo anno di inattività; gli atti compiuti successivamente alla scadenza del termine annuale non possono spiegare alcun effetto.

Il Fatto

Una ricorrente, già parte di un giudizio di appello in materia pensionistica, proponeva ricorso in riassunzione dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 199 c.g.c., per ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico di inabilità, ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, in virtù del giudicato esterno proveniente dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro.

Dal deposito del ricorso in riassunzione, avvenuto in data 23.6.2023, la parte non depositava alcun atto di procedura per oltre un anno. Il giudice adottava pertanto, in data 17.3.2026, un decreto di fissazione di udienza per la delibazione della causa di estinzione del giudizio, ritualmente notificato alla sola parte ricorrente. Quest’ultima, in data 8.5.2026, depositava la prova della notifica del decreto alle controparti, effettuata autonomamente, e una memoria. L’INPS depositava a sua volta una memoria di intervento, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha preliminarmente osservato che la notifica del decreto di fissazione dell’udienza, finalizzato esclusivamente alla delibazione della causa di estinzione, era stata effettuata autonomamente dalla parte ricorrente, in assenza di una disposizione del giudice ex art. 155 c.g.c. La presenza in udienza dell’INPS assumeva pertanto valenza di mero intervento ad opponendum, non di partecipazione al giudizio in qualità di parte, e gli altri enti intimati dalla ricorrente non avevano assunto la veste di parti in senso formale e sostanziale.

Nel merito, la Corte ha ricordato che l’art. 111, comma 3, c.g.c. dispone l’estinzione del processo quando, per un anno, non sia stata presentata domanda di fissazione dell’udienza o non sia stato compiuto alcun atto di procedura. Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, ha precisato che l’istituto risponde all’interesse generale di non protrarre la condizione di inattività del processo e di garantire la certezza del diritto e la ragionevole durata del giudizio, presidiata dall’art. 111 Cost. Nel processo pensionistico, improntato al principio dell’impulso di parte, la disposizione comporta l’onere della parte di dare impulso annualmente al processo, a pena di estinzione.

Nel caso di specie, la parte ricorrente non aveva compiuto alcun atto di procedura dal 20.6.2023, data di deposito del ricorso in riassunzione e dell’istanza di fissazione dell’udienza, per circa tre anni. La Corte ha conseguentemente dichiarato l’estinzione del processo sin dal 20.7.2024, un anno al netto della sospensione feriale dei termini processuali dall’ultimo valido atto, trattandosi di declaratoria meramente dichiarativa dell’effetto già verificatosi ex lege.

Nessun effetto hanno potuto spiegare gli atti processuali sopravvenuti dopo la scadenza del termine annuale, tra cui la notifica autonoma del decreto, la memoria della ricorrente e l’intervento dell’INPS. La notifica del decreto, eseguita senza ordine del giudice, si è posta come mera litis denuntiatio e non come rituale in ius vocatio. Il giudizio in riassunzione è processualmente diverso dal giudizio iniziale, sicché il contraddittorio con le controparti può instaurarsi solo in esito a uno specifico decreto di fissazione dell’udienza, non essendo configurabile alcuna ultrattività del decreto adottato nel giudizio di prime cure. In assenza di parti diverse dalla ricorrente, le garanzie difensive risultano garantite dalla conoscenza della causa di estinzione, rilevata d’ufficio, mediante il decreto di fissazione dell’udienza indirizzato alla sola parte ricorrente. Nessuna pronuncia è intervenuta sulle spese, ex art. 111, comma 8, c.g.c., attesa la loro irripetibilità nel giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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