Ricalcolo quota retributiva pensione militare con coefficiente 2,44% (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 269 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Il principio, enunciato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, trova applicazione anche quando il militare abbia maturato un’anzianità ricompresa nella fascia considerata dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Ne consegue il diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva, con interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del maggior importo differenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, ex sottufficiale dell’Esercito Italiano, ha prestato servizio dal 08.09.1982 al 07.05.2012 ed è titolare di un trattamento pensionistico. Ha chiesto di dichiarare il diritto, ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento della pensione con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dal collocamento in quiescenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il ricorrente ha rappresentato che con il provvedimento di liquidazione era stata attribuita, per la parte retributiva, l’aliquota dell’art. 44 del T.U. n. 1092/1973 in luogo di quella dell’art. 54 del medesimo testo unico. Con istanza del 25 gennaio 2021 ha sollecitato il ricalcolo, rilevando l’errore nell’applicazione dell’aliquota. L’INPS non si è costituito in giudizio e il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile individua l’oggetto del giudizio nell’ambito di applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile. La questione riguarda quindi l’aliquota da applicare alla quota retributiva nel sistema misto.

Il giudice richiama la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite, che ha composto il conflitto interpretativo sull’art. 54 per il personale militare cessato dal servizio con anzianità inferiore ai venti anni ma compresa tra i quindici e i diciotto anni. Secondo tale pronuncia, la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

Viene poi richiamata la successiva sentenza n. 12/2021 delle Sezioni Riunite, relativa al personale militare cessato dal servizio con anzianità, al 31 dicembre 1995, inferiore a quindici anni, che ha enunciato il medesimo criterio di calcolo con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Alla luce di tale orientamento nomofilattico, il ricorso è accolto parzialmente, dichiarandosi il diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva di pensione con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile di anzianità maturata al 31 dicembre 1995. Sugli arretrati spettanti sono dovuti gli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria.

Le spese di giudizio sono integralmente compensate, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità dettata dal recente orientamento nomofilattico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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