L’accertamento per interposizione soggettiva prevale sulla simulazione contrattuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16860 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la sentenza di appello non è nulla per difetto di motivazione quando, pur recependo le argomentazioni del primo giudice, dia conto dell’esame critico dei motivi di gravame, essendo la motivazione per relationem consentita in caso di sostanziale coincidenza delle censure proposte nei due gradi di merito. Ai fini dell’imputazione del reddito al socio di una società interposta, ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria deve provare l’effettiva disponibilità del reddito in capo all’interponente, prova che può essere fornita anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729, comma 1, c.c.. La valutazione di tali elementi probatori, se compiuta dal giudice di merito con motivazione congrua e non illogica, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti del contribuente, per l’anno d’imposta 2009, un reddito di € 475.000,00, qualificato come buonuscita per la cessazione della carica di presidente e amministratore delegato di un consorzio. Le somme, secondo l’Ufficio, erano state formalmente corrisposte alla società di cui il contribuente era divenuto socio unico ed amministratore unico, quale corrispettivo per servizi di consulenza in realtà mai svolti. L’Amministrazione riteneva il rapporto contrattuale simulato e configurava una interposizione soggettiva della società rispetto alla persona fisica dell’effettivo percettore.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza depositata il 28 aprile 2017, rigettava l’appello. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con il quale si deduceva la nullità della sentenza per difetto di motivazione, consistito in una pretesa acritica adesione alla decisione di primo grado. Il motivo è stato ritenuto infondato: la sentenza impugnata riporta sinteticamente le censure dell’appello e, nel prosieguo, esprime una valutazione critica, ritenendo le argomentazioni del primo giudice non scalfite dai motivi di gravame. È stato precisato che il recepimento delle argomentazioni del primo giudice si giustifica per la sostanziale identità delle censure sollevate dal contribuente nei due gradi di merito, rendendo legittima la motivazione per relationem.
Il secondo e il terzo motivo, incentrati sulla violazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 53 Cost., nonché sulla tassazione dei proventi illeciti, sono stati esaminati distintamente. Il secondo è stato dichiarato inammissibile, perché diretto a contestare l’accertamento in fatto dell’interposizione soggettiva e del possesso effettivo dei redditi, compiuto dai giudici di merito. Il terzo è stato ritenuto infondato, poiché l’accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, aveva stabilito che l’effettivo possessore del reddito fosse il contribuente, corretto imputandogli i proventi anche se ritenuti derivanti da fatto illecito.
Il quarto motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile sia perché le censure attenevano alla valutazione di fatto operata dalla Corte territoriale, sia perché la sentenza d’appello conferma il rigetto di primo grado, configurandosi una doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., vigente ratione temporis.
Il quinto motivo, infine, riguardava l’erronea applicazione della disciplina delle presunzioni. La Corte lo ha ritenuto infondato, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale, anche tramite il rinvio alla sentenza di primo grado, aveva indicato gli elementi presuntivi, ritenuti gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare la percezione effettiva dei redditi da parte del contribuente, con censure che si risolvono in una critica agli apprezzamenti del giudice di merito.
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Nota della Redazione
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