Inammissibile la revocazione per errore di giudizio sulla motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 8953 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione avverso le sentenze della Corte di cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., nei soli casi di errore materiale o di calcolo di cui all’art. 287 cod. proc. civ. e di errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. L’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti, purché cada su un punto non controverso. Non è idoneo a integrare errore revocatorio il travisamento, da parte della Corte, di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso l’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti di parte: si tratta di attività valutativa che, quand’anche errata, costituisce errore di giudizio e non errore di fatto. La circostanza che la decisione impugnata si discosti dalle precedenti proposte formulate ex art. 380-bis cod. proc. civ. non è di per sé indice di errore di fatto, ma di mero dissenso giuridico.
Il Fatto
Un contribuente riceveva un’intimazione di pagamento fondata su plurime cartelle per tassa rifiuti, bollo auto, Irap e Irpef. Proponeva opposizione deducendo la nullità dell’atto per omessa notifica degli atti presupposti e l’intervenuta prescrizione. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ritenendo provata la notifica delle cartelle e interrotto il termine prescrizionale dall’istanza di rateizzazione. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, rilevando la genericità dei motivi d’appello.
Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, denunciando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’estinzione dei ruoli e dell’art. 115 cod. proc. civ. per mancata valutazione di prove non contestate. La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso. Il contribuente proponeva allora ricorso per revocazione, sostenendo che i motivi di legittimità avevano in realtà contestato l’affermazione di genericità contenuta nella sentenza d’appello e che la Corte avrebbe dovuto allinearsi a due precedenti proposte ex art. 380-bis cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene ai limiti del rimedio revocatorio esperibile contro le sentenze della Corte di cassazione. Il Collegio richiama l’art. 391-bis cod. proc. civ., che consente la correzione degli errori materiali e la revocazione nei soli casi di errori materiali o di calcolo ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ. ovvero di errori di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ..
Il giudice di legittimità ricostruisce la nozione di errore di fatto: esso consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti, purché l’errore non cada su un punto controverso e non consista in un’errata valutazione delle risultanze processuali. Il riferimento è al precedente Cass. n. 26890/2019.
Il Collegio esclude che il travisamento, da parte della Corte, di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei rispettivi atti possa integrare errore revocatorio. Si tratta di attività valutativa che, quand’anche errata, non è suscettibile di revocazione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 13181 del 2013.
Nel caso concreto, il ricorrente lamenta in sostanza un errore di diritto: la Corte, valutando la portata delle statuizioni impugnate e il tenore delle censure, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il dissenso rispetto alle precedenti proposte ex art. 380-bis cod. proc. civ., pur segnalato, non integra un errore di fatto di immediata evidenza, ma un errore di giudizio, estraneo alla fattispecie revocatoria (Sez. 6-L n. 10184 del 2018). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del contribuente alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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