Revocazione per errore di diritto su clausole abusive rilevabili d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 1138 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non integra l’errore percettivo il mancato rilievo, da parte del giudice, della nullità di un contratto o della presenza di clausole frutto di intese restrittive della concorrenza. Si tratta di un errore di diritto, non deducibile con il rimedio revocatorio. L’eventuale nullità del credito a garanzia del quale fu proposta l’azione revocatoria va fatta valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non in sede di legittimità. La contrarietà al diritto comunitario di un decreto ingiuntivo che non abbia rilevato una clausola abusiva si fa valere con l’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., e tale rimedio è esperibile dal consumatore, non dall’imprenditore. L’azione revocatoria è comunque ammessa anche a tutela di crediti contestati.

Il Fatto

Nel 2012 il donante trasferì ai due figli la nuda proprietà di un immobile, donando contestualmente alla moglie il 50% del diritto di abitazione. Negli anni successivi due istituti di credito, creditori del donante per fideiussioni garantite da decreti ingiuntivi non opposti, impugnarono la donazione ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. I giudizi vennero interrotti per il sopravvenuto fallimento del donante e riassunti dalla curatela, che coltivò l’azione pauliana ex art. 66 l. fall.

Riuniti i giudizi, il giudice di prime cure dichiarò inefficace la donazione; la corte d’appello rigettò il gravame e questa Corte, con ordinanza, respinse il ricorso dei donatari. Questi ultimi hanno quindi chiesto la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo due motivi fondati sul preteso errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo assume che la Corte avrebbe dovuto rilevare la nullità delle fideiussioni, perché contenenti clausole frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’Autorità Garante. Il motivo è dichiarato temerario: a tutto concedere, il non rilevare la nullità di un contratto è un errore di diritto, non un errore percettivo, e l’eventuale inesistenza del credito andava fatta valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La Corte aggiunge, per completezza, che la presenza di clausole frutto di intese restrittive non vizia necessariamente il contratto, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 41994 del 30.12.2021. Nel caso concreto il garante rimarrebbe debitore insolvente anche espungendo le clausole contestate, sicché il preteso error iuris è risultato inesistente.

Il secondo motivo denuncia il mancato rilievo, da parte dell’ordinanza revocanda, della possibile abusività delle clausole poste a base dei decreti ingiuntivi, invocando le Sezioni Unite n. 9479 del 06.04.2023. La Corte lo giudica ancora più temerario. In primo luogo si tratterebbe pur sempre di un errore di diritto, non percettivo. In secondo luogo, l’eventuale contrarietà al diritto comunitario di un decreto ingiuntivo va fatta valere con l’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., come statuito dalle stesse Sezioni Unite invocate dai ricorrenti.

La Corte rileva inoltre che il garante era un imprenditore, non un consumatore, e che l’azione revocatoria è ammessa anche a tutela di crediti contestati: la contestazione sulla validità della fideiussione non avrebbe potuto impedire l’accoglimento della domanda. Il ricorso è dunque inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 385, comma 1, cod. proc. civ. La palese inconsistenza delle ragioni addotte giustifica la condanna ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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