La variazione di bilancio ex art. 175 TUEL legittima il riconoscimento del debito fuori bilancio (Cass. civ. Sez. 1 n. 8597 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delibera di variazione al bilancio di previsione adottata ai sensi dell’art. 175 TUEL non è ontologicamente diversa dalla delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all’art. 194 TUEL. L’iscrizione di un debito in bilancio, a prescindere dalla norma utilizzata, è il frutto di una scelta discrezionale dell’Ente locale. Un’eventuale scelta erronea può comportare responsabilità contabile, ma non determina la nullità o l’inefficacia dell’iscrizione, né preclude la spesa. Per la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, la variazione che recepisce l’obbligazione costituisce una legittima autorizzazione alla spesa stessa. L’eccezione di giudicato è inammissibile se il ricorrente omette di trascrivere il testo integrale della sentenza passata in giudicato.

Il Fatto

A seguito di una prima azione monitoria, la Corte d’appello di Napoli aveva rigettato la domanda della società locatrice, negando natura transattiva ad un atto del 2008 e dichiarando assorbito il motivo dell’Ente sulla nullità dell’accordo per difetto di copertura finanziaria. In un successivo giudizio, la stessa società proponeva un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo per il medesimo importo, fondandolo però su una delibera consiliare del 27 novembre 2009 con cui la Provincia aveva approvato variazioni al bilancio. Il tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’appello riformava la decisione, riconoscendo nella delibera un legittimo riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 1988 cod. civ.. La Provincia ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, la Provincia deduce la violazione del giudicato formatosi con la sentenza del 2013. La Corte dichiara il motivo inammissibile, per violazione degli artt. 366, n. 6 e 369, n. 4 cod. proc. civ., poiché il ricorrente ha omesso di trascrivere integralmente il testo della sentenza passata in giudicato, limitandosi a menzionarla.

Nel merito, l’eccezione risulta comunque infondata, perché il giudicato non era sceso sulla questione della copertura finanziaria, essendo stata questa dichiarata assorbita. Inoltre, il nuovo ricorso monitorio si fondava su una causa petendi diversa, incentrata sulla delibera di riconoscimento del debito, e non sull’atto ritenuto transattivo.

Con il secondo motivo, la ricorrente contesta la confusione operata dalla Corte tra la delibera di variazione di bilancio ex art. 175 TUEL e quella di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL, sostenendo che la prima non potrebbe recepire obbligazioni fuori bilancio. La Corte respinge la tesi, affermando che tale distinzione “ontologica” non trova riscontro nel dettato normativo.

La Corte chiarisce che la scelta tra le due procedure è una scelta discrezionale dell’Ente. L’eventuale scelta errata può esporre a responsabilità contabile, ma non inficia la validità dell’iscrizione in bilancio, che, per la sua natura autorizzatoria, legittima la spesa.

La Corte rigetta quindi il ricorso, dichiarando il primo motivo inammissibile e il secondo infondato, e condanna la ricorrente anche ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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