Revocazione per errore percettivo ed estensione del giudicato favorevole al condebitore solidale (Cass. civ. Sez. V n. 19645 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Integra errore di fatto, e non errore di giudizio, l’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali, di documenti che invece vi risultino incontestabilmente inseriti. Tale svista materiale è deducibile con revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non con ricorso per cassazione. In tema di solidarietà tributaria, il coobbligato destinatario di un atto impositivo può avvalersi del giudicato esterno favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro condebitore, secondo il meccanismo dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ.. Il diritto potestativo va esercitato con espressa richiesta, non opera ipso iure e non è precluso dalla autonoma impugnazione dell’avviso, essendo di ostacolo solo il giudicato sfavorevole già formatosi a suo carico.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il valore di un terreno venduto. Il ricorso è stato rigettato in primo grado e la decisione è stata confermata in appello.
Proposto ricorso per cassazione, la Corte lo ha rigettato rilevando che non risultavano agli atti la copia autentica della sentenza invocata nei confronti della coobbligata solidale e l’attestazione del passaggio in giudicato. Il contribuente ha allora impugnato quella decisione con revocazione, sostenendo che i documenti erano presenti nel proprio fascicolo e che il rigetto era dipeso da un errore percettivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., allegando che nel fascicolo di parte erano presenti la sentenza resa verso il coobbligato solidale e l’attestazione del passaggio in giudicato, sì che il rigetto era frutto di una mera svista.
La Corte ha verificato le copie conformi dei documenti e ha accertato che, al momento della decisione, il ricorrente aveva prodotto la copia conforme della sentenza della Commissione tributaria provinciale, adottata nei confronti della coobbligata solidale, con attestazione del passaggio in giudicato. La revocazione è dunque fondata.
Il Collegio ha ribadito che l’affermazione circa l’inesistenza di documenti che invece risultino inseriti nei fascicoli non si concreta in un errore di giudizio, ma in una mera svista materiale, costituente errore di fatto e quindi motivo di revocazione a norma dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e non di ricorso per cassazione.
Nella fase rescissoria il ricorso originario è stato accolto. Ai sensi dell’art. 1306, primo comma, cod. civ., la sentenza pronunciata tra creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri; il secondo comma deroga a tale regola consentendo ai condebitori che non hanno partecipato al processo di opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da altro condebitore. La Corte ha ritenuto applicabile la norma al giudizio tributario, facendo prevalere il giudicato esterno sull’avviso di accertamento, con il solo limite del giudicato contrario già formatosi.
Il meccanismo non opera ipso iure: spetta al debitore decidere se la sentenza resa verso il condebitore sia a sé favorevole, con espressa manifestazione di volontà, non supplibile dal giudice. La facoltà non è preclusa dall’aver autonomamente impugnato l’avviso, essendo ostativo solo il giudizio definito con sentenza sfavorevole passata in giudicato. Il ricorso per revocazione è stato quindi accolto, la sentenza è stata revocata e l’avviso annullato, con spese integralmente compensate.
Nota della Redazione
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