Rinuncia ex lege al ricorso per mancata istanza di decisione (Cass. civ. Sez. I n. 14975 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di definizione anticipata disciplinato dall’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., la mancata presentazione, nel termine, dell’istanza sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale per chiedere la decisione comporta la rinuncia ex lege al ricorso principale e a quello incidentale, con estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. e compensazione integrale delle spese. La proposta di definizione anticipata non è revocabile, né esplicitamente né implicitamente, e la sopravvenuta fissazione dell’udienza pubblica non la travolge: essa produce i suoi effetti e il collegio, quale organo sovrano, ben può accertare l’intervenuta estinzione. Ne consegue l’inammissibilità delle questioni di costituzionalità proposte con la memoria dal difensore privo della nuova procura, per la loro irrilevanza, non essendovi più un giudizio nel quale la norma censurata debba essere applicata.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Provincia, poi revocato. La Corte d’appello di Torino, quale giudice del rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza n. 17482 del 2018, aveva confermato la revoca, condannato la Provincia al pagamento di una somma in favore del ricorrente e questi a restituire le somme ricevute in eccedenza nel corso del giudizio.
Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui la Provincia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. Il Consigliere delegato ha emesso proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ., notificata alle parti. Nessuna delle parti ha presentato, nel termine, l’istanza di decisione con nuova procura speciale: il ricorrente ha depositato memoria dichiarando espressamente di non volerla presentare e prospettando questioni di costituzionalità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla proposta di definizione anticipata, osservando che la sua revoca non è giuridicamente possibile, non essendo prevista da alcuna norma. Il collegio non è vincolato dalla proposta, mero opinamento interlocutorio privo di natura decisoria, ma la proposta una volta emessa non può essere ontologicamente cancellata e produce i suoi effetti. Né vale la fissazione dell’udienza pubblica a configurare revoca implicita, poiché la scelta del Presidente di sottoporre al Collegio le questioni insorte non integra alcuna revoca.
Nel merito, si è integrata la fattispecie di rinuncia ex lege prevista dall’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.: nessuna delle parti destinatarie ha presentato nel termine l’istanza sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale. In mancanza, il ricorso va considerato rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. La legge fa discendere dalla mancata presentazione dell’istanza l’effetto processuale della rinuncia, non essendo necessaria alcuna espressa dichiarazione ex art. 390 cod. proc. civ.
Da ciò discende l’inammissibilità delle questioni di costituzionalità proposte con la memoria, in quanto sollevate irritualmente da soggetto non legittimato, in difetto del rilascio della nuova procura. La Corte richiama il sistema di controllo di costituzionalità diffuso: la rilevanza della questione si configura come necessità di applicare la disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione. Nel caso di specie non sussiste alcun giudizio in cui applicare la norma, essendosi il ricorso estinto, con conseguente irrilevanza della questione.
La Corte esclude inoltre la possibilità di una pronuncia ex art. 363 cod. proc. civ., non richiesta dal Procuratore generale e rimessa alla discrezionalità dell’Ufficio. Dirimente è il rilievo dell’implicita ma inequivoca rinuncia formulata dal ricorrente con la memoria, con cui ha dichiarato di non voler presentare l’istanza né rilasciare la nuova procura e ha omesso ogni conclusione nel merito. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con spese integralmente compensate perché entrambi i ricorsi sono da intendersi rinunciati.
Nota della Redazione
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