Revocazione inammissibile contro sentenza di primo grado appellata (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 296 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione disciplinata dall’art. 202 c.g.c. è rimedio straordinario esperibile esclusivamente contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. È pertanto inammissibile il ricorso per revocazione proposto innanzi al giudice di primo grado avverso una sentenza di primo grado non ancora definitiva, quando sia pendente l’appello. Il giudizio di primo grado del giudice delle pensioni non è qualificabile come giudizio in unico grado, poiché l’appello è limitato ai motivi di diritto e non al fatto. Non integra la fattispecie della revocazione ex art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. il documento che la parte poteva depositare tempestivamente in giudizio, pur avendolo trasmesso al consulente tecnico in sede peritale.
Il Fatto
I ricorrenti, in proprio e quali eredi del congiunto deceduto, hanno proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio n. 537/2021, che aveva respinto la domanda di trattamento pensionistico tabellare. Il decreto ministeriale impugnato in primo grado aveva negato il beneficio per decadenza dai termini di presentazione della domanda e per asserita insussistenza delle condizioni legittimanti la procedura d’ufficio.
La sentenza di primo grado, non notificata ma impugnata in appello, aveva escluso il nesso causale tra l’epatite contratta durante il servizio di leva e le patologie oncologiche sopravvenute, all’esito di due consulenze tecniche. I ricorrenti hanno fondato la revocazione sull’art. 202, lett. d), c.g.c., assumendo il rinvenimento solo dopo la sentenza di una cartella clinica decisiva, che la parte non avrebbe potuto produrre per causa di forza maggiore.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via preliminare l’ammissibilità del rimedio, chiarendo che la revocazione è mezzo di impugnazione riservato alle sentenze non appellabili, perché pronunciate in grado di appello o in unico grado. Il richiamo è all’art. 202 del c.g.c., che al comma 1 individua tassativamente i casi di revocazione delle sole sentenze d’appello o in unico grado.
Nel caso concreto il ricorso è stato proposto innanzi al giudice di primo grado contro una sentenza di primo grado non ancora definitiva. Essendo contestualmente pendente l’appello, il motivo di impugnazione poteva essere fatto valere in quella sede. La norma, ha precisato il giudice, prevede inequivocabilmente il rimedio avverso le sentenze pronunciate in appello o in unico grado: da qui la declaratoria di inammissibilità.
La Corte ha poi affrontato la tesi difensiva secondo cui, nel codice di giustizia contabile, le sentenze del giudice delle pensioni di primo grado sarebbero qualificabili come decisioni in unico grado, in quanto l’appello è limitato ai motivi di diritto. L’argomento è stato respinto: nel codice di giustizia contabile le sentenze in unico grado sono disciplinate dagli artt. 123 e segg. c.g.c., e non può qualificarsi tale il giudizio di primo grado del giudice delle pensioni solo perché il gravame è circoscritto ai profili di diritto.
Quanto al dedotto documento decisivo, la Corte ha rilevato che la cartella clinica poteva essere depositata agli atti già in primo grado e non solo trasmessa in sede di consulenza tecnica in contraddittorio tra le parti. Se la parte l’aveva consegnata al consulente all’epoca, non si comprende quale impedimento abbia ostato al deposito nel fascicolo di causa: difetta dunque il requisito della forza maggiore.
Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale in tema di doppio grado di cognizione è stato ritenuto non pertinente, riguardando un profilo diverso dalla fattispecie revocatoria. Le spese legali sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., con nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.
Nota della Redazione
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