Revocazione dell’ordinanza di cassazione per errore di fatto sull’ambito soggettivo del giudizio (Cass. civ. Sez. III n. 16526 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione di ordinanza della Corte di cassazione, integra l’errore di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. l’indicazione, nell’intestazione del provvedimento, di un controricorrente diverso dal soggetto evocato in ricorso, allorché tale divergenza tra la sentenza e gli atti di causa sia oggettivamente palese e il giudice di legittimità non abbia speso alcun cenno sulla questione relativa all’ambito soggettivo del giudizio. Accolta la revocazione, in fase rescissoria il successore a titolo particolare nel credito ceduto in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 è legittimato a depositare controricorso contro il ricorso proposto verso il proprio dante causa rimasto inerte, essendo sufficiente la produzione degli avvisi di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. La fusione per incorporazione, infine, non è mera vicenda modificativa, ma successione a titolo universale con estinzione dell’incorporata.
Il Fatto
Alcuni mutuatari proposero opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa dalla banca in forza di un contratto di mutuo, deducendo l’indeterminatezza della somma precettata, la violazione del divieto di anatocismo e della normativa sul tasso soglia. Il Tribunale accolse parzialmente l’opposizione rideterminando il credito; la Corte d’appello rigettò il gravame, ponendo integralmente le spese a carico degli opponenti.
Avverso la sentenza d’appello i mutuatari proposero ricorso per cassazione, definito con ordinanza che accolse solo un motivo in punto di spese di primo grado. Avverso tale ordinanza essi hanno proposto ricorso per revocazione per asseriti errori di fatto, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo di revocazione: l’ordinanza impugnata aveva indicato quale controricorrente un soggetto diverso da quello contro cui il ricorso era diretto. Il dato è in contrasto immediato con il ricorso per cassazione, chiaramente rivolto verso altro soggetto.
Poiché nell’ordinanza manca ogni cenno alla questione sulla legittimazione a partecipare al giudizio di legittimità, nonostante essa fosse stata posta nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la divergenza tra sentenza e atti integra l’errore di fatto revocatorio. Il motivo è fondato, assorbiti gli altri.
In fase rescissoria, la Corte ricorda che il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa verso il dante causa, allegando il titolo che ne consente la sostituzione; analogamente è ammesso a depositare controricorso se il dante causa sia rimasto inerte. La contestazione della carenza di titolo, fondata sul mero rilievo dell’omessa produzione dell’atto di cessione, è generica.
L’onere probatorio del cessionario in blocco è assolto con la produzione degli avvisi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recanti l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti. Quanto al mandato della società di servicing, la sua mancata contestazione durante il giudizio di cassazione ha sollevato la controricorrente dall’onere di prova documentale; irrilevante è la contestazione tardiva.
Sul merito, la Corte ribadisce che gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono voci eterogenee e alternative, non cumulabili ai fini del superamento del tasso soglia; la nullità dei soli interessi moratori non travolge quelli corrispettivi, che restano dovuti nella misura lecitamente pattuita. La fusione per incorporazione, poi, integra successione a titolo universale, con estinzione della società incorporata.
Da ultimo, la Corte accoglie il motivo sulle spese: il giudice d’appello può rivedere d’ufficio la statuizione del primo grado solo in caso di riforma della sentenza, oppure se il capo relativo sia stato oggetto di specifica impugnazione. Nel caso di specie tale modifica è avvenuta in difetto di impugnazione, con conseguente cassazione e ripristino della pronuncia di primo grado.
Nota della Redazione
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