Revocazione ordinanza della Cassazione, errore di fatto e riesame del merito (Cass. civ. Sez. I n. 3001 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., postula un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dal provvedimento impugnato e l’altra dagli atti processuali. L’errore di fatto consiste nella erronea percezione dei fatti di causa, che induca a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che quel fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti. L’errore non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve presentare i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, essere essenziale e decisivo, e riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. È quindi inammissibile la revocazione che si limiti a sollecitare un diverso apprezzamento del compendio probatorio.
Il Fatto
La vicenda origina da un contenzioso in materia di cessione di marchi. La società acquirente aveva citato in giudizio la società cedente, il suo procuratore e la sua amministratrice, nonché una terza società, chiedendo che fosse accertato che il contratto aveva ad oggetto tutte le domande e registrazioni dei marchi, con le conseguenti inibitorie, e in subordine la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. I convenuti si erano opposti e avevano proposto domande riconvenzionali.
Dopo il rigetto in primo grado e in appello delle rispettive domande, la sentenza di secondo grado è stata cassata con rinvio dalla Corte di legittimità. Il giudice del rinvio ha riconosciuto la responsabilità precontrattuale di due dei convenuti nei confronti della società acquirente. Il ricorso per cassazione avverso tale decisione è stato dichiarato inammissibile. I soccombenti hanno allora proposto revocazione avverso l’ordinanza di legittimità, deducendo errori di fatto.
La Motivazione della Corte
I due motivi di revocazione lamentano l’errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il primo riguarda la statuizione di condanna per responsabilità precontrattuale: i ricorrenti assumono che la Corte sarebbe incorsa in errori di percezione circa il contenuto effettivo del contratto di cessione. Il secondo concerne il rigetto della domanda di risarcimento per concorrenza sleale, con riferimento alla ritenuta titolarità e mancato rinnovo del marchio per il mercato statunitense.
La Corte ricostruisce la nozione di errore revocatorio, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 20013/2024. L’errore rilevante consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, non può investire l’attività interpretativa e valutativa, deve essere di evidenza assoluta e immediatamente rilevabile dal raffronto tra provvedimento e atti, deve essere essenziale e decisivo, e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione.
Applicando tali principi, i motivi sono dichiarati inammissibili perché sollecitano un riesame del merito. Essi non prospettano una errata percezione di fatti, ma chiedono un diverso apprezzamento del compendio probatorio, sia quanto alla responsabilità precontrattuale, sia quanto all’esclusione degli atti di concorrenza sleale.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la critica ripropone argomentazioni già sottoposte al giudice di legittimità e attacca valutazioni di merito su risultanze probatorie che avevano già costituito terreno di discussione delle parti. Quanto al secondo, il motivo non si confronta con la statuizione impugnata, poiché la Corte non aveva rigettato la domanda risarcitoria, ma dichiarato inammissibile il motivo di ricorso. La titolarità del marchio non è posta a fondamento della decisione, ma è usata come argomento logico per un diverso apprezzamento istruttorio.
La Corte ribadisce, richiamando Cass. n. 27897/2024, che la revocazione per errore di fatto è inammissibile quando il fatto abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione: in tal caso la pronuncia non è mera svista percettiva, ma assume natura valutativa, sottraendosi al rimedio revocatorio. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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