Danno da lesione del diritto d’autore si radica ove avviene prima trasmissione (Cass. civ. Sez. I n. 3000 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale per le obbligazioni derivanti da fatto illecito, ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., il forum commissi delicti coincide con il luogo in cui il danno si manifesta per la prima volta. Nel caso di dedotta lesione del diritto d’autore per trasmissione non autorizzata di programmazione televisiva, tale luogo e’ quello della prima immissione illecita del segnale, non gia’ la sede o il domicilio del titolare del diritto leso. Il criterio che identifica il luogo del pregiudizio con quello di residenza o sede del danneggiato opera soltanto quando siano aggrediti diritti della personalita’, segnatamente in caso di diffamazione a mezzo stampa o radiotelevisiva, poiche’ in tale ipotesi la reputazione e’ connaturata all’ambiente in cui il soggetto vive e opera.

Il Fatto

Una societa’ titolare di diritti di proprieta’ intellettuale sulla propria programmazione televisiva conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, un’emittente satellitare per vedere accertate le proprie ragioni creditorie derivanti dalla trasmissione dei propri programmi sulla piattaforma della convenuta, in assenza del riconoscimento di alcun equo compenso. La domanda risarcitoria era quantificata in una somma rilevante e si fondava, in via principale, sulla responsabilita’ extracontrattuale per violazione dei diritti di proprieta’ intellettuale, in via alternativa su quella contrattuale.

La convenuta eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano, sede della propria attivita’. Il Tribunale di Roma accoglieva l’eccezione, ritenendo che la competenza spettasse al giudice del luogo della prima immissione illecita del segnale, e respingeva il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 21661 del 2009, ritenuta riferibile alle sole lesioni dei diritti della personalita’. Contro tale ordinanza la societa’ attrice proponeva regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sosteneva che, trattandosi di trasmissione televisiva, per sua natura diffusa e contestuale, il luogo dell’obbligazione da fatto illecito dovesse individuarsi nella sede del soggetto danneggiato, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 21661 del 2009. La Corte respinge la tesi e conferma le conclusioni del Procuratore generale.

Il Collegio osserva che l’identificazione tra il luogo del pregiudizio e quello di residenza o sede del danneggiato presuppone l’aggressione di diritti della personalita’. In tali ipotesi, segnatamente nella diffamazione a mezzo di comunicazione di massa, il pregiudizio si verifica dove la persona vive e opera, poiche’ la reputazione e’ connaturata a quel contesto. Il precedente del 2009 riguarda proprio una domanda risarcitoria per lesione della reputazione mediante mezzi di comunicazione, ipotesi estranea al caso in esame.

Nel caso concreto, invece, il pregiudizio dedotto consiste nella lesione del diritto d’autore. Il luogo del commesso delitto non puo’ quindi identificarsi con la sede della danneggiata, ma con il luogo in cui l’illecito si e’ verificato, cioe’ quello della trasmissione, poiche’ e’ in quel momento che si determina la violazione dei diritti d’autore e, insieme, il pregiudizio.

Quanto alla diffusione delle trasmissioni in piu’ luoghi, assume rilievo quello in cui, per la prima volta, l’azione o l’omissione illecita hanno leso il patrimonio dell’attore. Rileva, dunque, il luogo di prima manifestazione del danno. Su questo punto la Corte richiama il criterio secondo cui, per le obbligazioni derivanti da fatto illecito, il diritto al risarcimento sorge, ai sensi dell’art. 1173 cod. civ., nel luogo in cui il danno si verifica.

La Corte esclude poi che il Tribunale di Roma abbia violato il principio della prospettazione: l’ordinanza ha deciso in base alle allegazioni delle parti, poiche’ la ricorrente aveva invocato l’art. 20 cod. proc. civ. quale luogo del danno-conseguenza, senza dedurre che Roma fosse il luogo della prima immissione del segnale. Ne consegue la dichiarazione di competenza del Tribunale di Milano, davanti al quale il processo va riassunto nei termini di legge, con condanna della ricorrente alle spese di legittimita’.

Nota della Redazione

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