Lavoro carcerario fuori dall’art. 417-bis: eccezione di prescrizione irrituale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5502 del 02.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 417-bis cod. proc. civ., di portata derogatoria e insuscettibile di applicazione analogica, è perimetrato sulle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’art. 413 cod. proc. civ., fra le quali non è annoverabile il lavoro carcerario, cui si applicano i criteri del secondo comma del medesimo art. 413. Ne consegue che la costituzione in giudizio del funzionario amministrativo al di fuori dei casi consentiti è irrituale, non sanabile ex art. 182 cod. proc. civ., e l’eccezione di prescrizione da lui sollevata non può essere esaminata. La sentenza di appello che su tale eccezione abbia fondato la riduzione della condanna va cassata, con decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto che aveva svolto attività lavorativa all’interno di diverse case circondariali, aveva ottenuto dal Tribunale la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dei compensi maturati. La Corte d’appello di Roma, accogliendo l’appello principale dell’amministrazione, aveva ridotto l’importo da 5.651,66 euro a 734,44 euro, dando rilievo all’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dal funzionario costituitosi ai sensi dell’art. 417-bis cod. proc. civ.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo il difetto di ius postulandi del funzionario e, in via subordinata, l’inesistenza di rapporti a termine idonei a far decorrere la prescrizione. L’amministrazione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte ha dato continuità ai propri precedenti in termini (Cass. Sez. L n. 2092 del 2024; Cass. Sez. L n. 27372 del 2024), richiamandone la motivazione ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.: la costituzione del dipendente pubblico in luogo dell’avvocato è ammessa solo nelle controversie riconducibili al quinto comma dell’art. 413 cod. proc. civ., e il lavoro carcerario non vi rientra.
Né è invocabile l’art. 182 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis. Il secondo comma di quella norma non consentiva di sanare l’inesistenza della procura o la sua mancanza in atti, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 37434 del 2022.
Il Collegio ha precisato la distinzione decisiva: non ricorre l’ipotesi della costituzione di un difensore privo di procura, ma il diverso fenomeno della partecipazione al giudizio tramite un dipendente dell’amministrazione fuori dai casi consentiti. La fattispecie non è disciplinata dall’art. 182 cod. proc. civ., che riguarda l’integrazione dei poteri di un avvocato abilitato, non la radicale inesistenza della difesa tecnica.
L’accoglimento del primo motivo ha assorbito la seconda censura, relativa alla decorrenza della prescrizione: l’eccezione su cui si incentrava l’appello dell’amministrazione doveva essere disattesa, con conferma della condanna di primo grado. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con condanna dell’amministrazione al pagamento di 5.651,66 euro oltre interessi legali o rivalutazione.
Le spese di tutti i gradi sono state regolate secondo soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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