Revocazione ordinaria per l’errore di percezione sulla notifica dell’appello (Cass. civ. Sez. V n. 13085 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La parte che lamenti la dichiarazione di inammissibilità del gravame, fondata sull’erroneo presupposto della non corretta notifica dell’atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e non con il ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile. La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell’avvenuto deposito dell’atto d’appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, costituisce oggetto di un accertamento di fatto e non di un’interpretazione degli atti processuali. Il giudice della revocazione non può esigere dalla parte l’indicazione della ragione per cui il collegio dell’impugnazione abbia ritenuto non notificato l’atto, dovendo invece scrutinare l’esistenza o meno dell’errata percezione o della svista materiale.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria impugnava per revocazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la precedente pronuncia di primo grado, sul presupposto del difetto di notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello.
Il giudice adito dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione. Riteneva, in particolare, non individuabile l’errore di fatto commesso dai giudici d’appello e rilevava che il ricorrente non aveva dedotto alcun elemento atto a individuare il travisamento: era stata affermata e comprovata l’avvenuta notifica alla controparte, ma non era stata indicata la ragione per cui il giudice dell’impugnazione aveva ritenuto non notificato l’atto introduttivo. Avverso tale pronuncia l’Amministrazione finanziaria ricorreva in cassazione con un solo motivo; la società contribuente non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice toscano ritenuto erroneamente inammissibile il ricorso per revocazione, senza rilevare che il collegio giudicante non aveva percepito l’esistenza in atti della documentazione relativa alla presa in carico dell’ufficio postale accettante e delle c.d. “cartoline” relative al regolare ricevimento dell’atto di appello.
Il motivo è giudicato evidentemente fondato. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto necessaria, per respingere l’impugnazione dell’Ufficio, l’indicazione della ragione per cui il giudice dell’appello aveva considerato non notificato l’atto di gravame. Tale affermazione è viziata in diritto: per giustificare la revocazione della sentenza andava invece scrutinata l’esistenza o meno di un’errata percezione del fatto o di una svista di carattere materiale, profilo che nel concreto non era stato preso in esame.
La Corte richiama la propria costante giurisprudenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20113 del 24/09/2020; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 23173 del 14/11/2016): la parte che lamenti la dichiarazione di inammissibilità del gravame, sull’erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non con il ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile.
Con specifico riferimento alla situazione in atti, la Corte richiama Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2702 del 28/01/2022: la verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell’avvenuto deposito dell’atto d’appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, costituisce oggetto di un accertamento di fatto e non di un’interpretazione degli atti processuali. Da ciò deriva che la parte che lamenti la dichiarazione di inammissibilità del gravame, sull’erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, deve impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non con il ricorso per cassazione.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata al giudice del merito, che procederà a nuovo esame nel rispetto dei principi illustrati, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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