La responsabilità oggettiva del depositario di accisa non è esclusa dallo svincolo irregolare (Cass. civ. Sez. 5 n. 13971 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del depositario autorizzato di prodotti in regime di sospensione dell’accisa ha natura oggettiva e non è derogabile, né è esclusa dal fatto illecito del terzo, ancorché il depositario ne sia totalmente estraneo. L’esigibilità dell’accisa deriva direttamente dallo svincolo, anche irregolare, dei prodotti dal regime sospensivo, configurandosi una immissione in consumo ai sensi della disciplina unionale. La responsabilità del depositario non è esclusa dallo svincolo della cauzione, che non ha efficacia liberatoria, né dal legittimo affidamento nella regolarità della circolazione, essendo irrilevanti gli elementi soggettivi ai fini dell’esonero. L’obbligo di vigilanza attiva del depositario permane per l’intera procedura di circolazione, inclusa la verifica dell’effettiva uscita della merce dal territorio unionale.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva rigettato il ricorso della società gestrice di un deposito fiscale, avverso l’avviso di pagamento con cui l’Agenzia delle dogane recuperava l’accisa su sei partite di vodka, apparentemente esportate in Turchia e Tunisia. Le verifiche avevano rivelato che il “visto uscire” era falso: i prodotti non erano mai usciti dal territorio italiano.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato la legittimità dell’atto, escludendo il difetto di motivazione e il legittimo affidamento. La società ricorreva in Cassazione con sette motivi, incentrati sulla motivazione dell’avviso, sulla violazione del principio di buona fede, sull’efficacia liberatoria dello svincolo della cauzione e sulla sua estraneità al disegno criminoso.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende i primi due motivi, relativi alla motivazione per relationem. Richiamando lo Statuto del contribuente e l’art. 3, terzo comma, legge n. 241/1990, afferma che l’obbligo di allegazione degli atti citati va correlato alla finalità integrativa della motivazione. L’Amministrazione può limitarsi a riprodurre il contenuto essenziale degli atti richiamati, senza allegarli, come confermato da Cass. n. 34906 del 2024. Nel caso di specie, lo stralcio riportato nel PVC era chiaro ed esaustivo sulle ragioni della pretesa, essendo sufficiente a comprendere la mancata uscita della merce.
Il terzo motivo è infondato: la CTR aveva accertato che l’accertamento sulle sei partite era stato espressamente sospeso in attesa di ulteriori verifiche. Non si configura, quindi, un’indebita integrazione tardiva dell’atto, ma un completamento dell’istruttoria che giustifica l’emissione dell’avviso.
Quanto alla responsabilità del depositario, la Corte valorizza il consolidato orientamento della Corte di Giustizia UE. Richiamando la sentenza C-323/22 Kris, afferma che l’abbuono d’imposta non si applica al depositario in caso di svincolo da un atto illecito, anche se estraneo all’illecito e in presenza di legittimo affidamento. Il successivo arresto C-570/24 conferma la natura oggettiva della responsabilità del depositario, che risponde dell’accisa per la sua partecipazione all’attività economica. La Corte precisa che, ai sensi dell’art. 6, comma 7, TUA, la circolazione in regime sospensivo si conclude solo con il passaggio a stato “completato”; la mera presenza del “visto uscire” nel sistema AES non è sufficiente, essendo emersa la falsità del visto e l’assenza di linee marittime attive verso le destinazioni dichiarate.
Infine, i motivi relativi alle sanzioni sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse: il giudizio verteva sul solo recupero dell’accisa e le affermazioni della CTR sulle sanzioni costituivano un mero obiter dictum. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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