Revocazione della sentenza d’appello e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 6179 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di contemporanea pendenza del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione, se il giudice d’appello revoca la propria decisione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, per essere cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità. Il giudizio di revocazione è pregiudiziale rispetto a quello di cassazione, poiché i vizi fatti valere con la revocazione si collocano in un momento anteriore rispetto a quelli denunciati con il ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. A nulla rileva che la sentenza di revocazione possa a sua volta essere impugnata, costituendo tale evenienza una mera possibilità. L’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnazione, ma anche al momento della decisione.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento e degli atti ad essa sottostanti, non notificati, proposta dal contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia. La Commissione accoglieva parzialmente il ricorso: in motivazione lo dichiarava integralmente fondato, ma in dispositivo ordinava unicamente l’annullamento dell’intimazione, omettendo di disporre l’annullamento delle cartelle richiesto.
Il contribuente proponeva appello, dolendosi della nullità dell’intimazione e delle cartelle per prescrizione, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione spiegava appello incidentale. Nelle more, il contribuente produceva la documentazione attestante la formazione di un giudicato esterno, scaturito da un separato giudizio relativo alle medesime cartelle e a una nuova intimazione. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile, per tardività, la produzione di quel documento, così precludendo l’esame dell’eccezione di giudicato. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta quattro censure, rispettivamente incentrate sulla mancata fissazione della pubblica udienza e sulla violazione del contraddittorio, sull’erronea reiezione dell’eccezione di giudicato, sull’assimilazione del giudicato alla regula iuris e, infine, sull’omesso esame dell’eccezione di prescrizione.
Il collegio non si sofferma sull’esame analitico delle doglianze, poiché sopravviene un fatto processuale decisivo. Con memoria, il contribuente evidenzia che il procedimento di revocazione proposto avverso la sentenza d’appello, per gli errori di fatto in essa contenuti, si è concluso con l’accoglimento della domanda di revocazione. Per effetto espansivo del giudicato, il contribuente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Corte dà atto che la decisione del giudice d’appello impugnata è stata revocata in accoglimento del ricorso ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente accoglimento dell’appello originariamente proposto dal contribuente. La Commissione tributaria regionale ha accertato l’esistenza del giudicato esterno avente ad oggetto le medesime cartelle sottese all’intimazione opposta, annullandole.
Il ragionamento della Corte si fonda sulla pregiudizialità del giudizio di revocazione rispetto al giudizio di cassazione. I vizi fatti valere con la revocazione si collocano, nell’iter logico della decisione, in un momento anteriore rispetto a quelli denunciati con il ricorso per cassazione.
Ne consegue che, intervenuta la revocazione della sentenza d’appello, il ricorso per cassazione è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto. La Corte ribadisce che l’interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione, ma anche al momento della decisione, e richiama sul punto i propri precedenti. Le spese di legittimità sono compensate tra le parti, stante la sopravvenuta carenza di interesse, e non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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