Spoil system e natura apicale dell’incarico dirigenziale regionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15971 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione della normativa sul c.d. spoil system, la natura apicale dell’incarico conferito con contratto a un dirigente va valutata tenendo conto, in linea di principio, della qualificazione formale contenuta nel contratto medesimo. Non rileva di per sé il semplice richiamo dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, che individua le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali statali, pur se in astratto incompatibile con la qualificazione formale. Per superare il dato formale, dal quale occorre comunque partire, è necessario verificare non tanto i poteri attribuiti in concreto al dirigente, ma se egli sia stato posto a capo di una struttura che, sotto il profilo organizzativo, abbia le stesse caratteristiche di un ufficio apicale, distinguendosi e aggiungendosi, per la sua totale autonomia, a quelli già esistenti. Nel giudizio di rinvio le parti non possono proporre motivi di impugnazione diversi da quelli formulati nell’appello conclusosi con la sentenza cassata.

Il Fatto

La ricorrente ha sottoscritto con la Regione Calabria un contratto avente ad oggetto l’incarico di dirigente di settore, della durata di tre anni. La Giunta regionale neoeletta ha dichiarato decaduti tutti gli incarichi dirigenziali sulla base dell’art. 50, comma 6, dello Statuto regionale. La lavoratrice ha impugnato la delibera davanti al Tribunale di Catanzaro, chiedendo il pagamento delle somme equivalenti agli emolumenti perduti, detratto il minor importo percepito presso altro ente.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo il contratto assoggettato allo spoil system. La Corte d’appello ha in parte accolto l’impugnazione, ravvisando l’illegittimità della revoca. La Cassazione ha poi cassato quella pronuncia per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione. Il giudice del rinvio ha quindi rigettato l’originario ricorso. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; la Regione si è difesa con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge le eccezioni di inammissibilità della controricorrente, rilevando che dagli atti risulta l’attestazione di conformità della procura notificata e che i documenti rilevanti emergono dalla stessa sentenza impugnata.

Il primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 112 e 394 cod. proc. civ., è infondato. La riassunzione davanti al giudice del rinvio instaura un processo chiuso, nel quale le parti conservano la stessa posizione processuale e non possono prendere conclusioni diverse da quelle del giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata (Cass., Sez. 2, n. 5137 del 2019). Tuttavia, le nullità negoziali non rilevate d’ufficio in primo grado possono essere rilevate in appello o in cassazione, purché i fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati (Cass., Sez. 3, n. 20713 del 2023). Nella specie tali circostanze risultano allegate dalla stessa ricorrente, che aveva prospettato l’equiparazione a dirigente generale: la Corte d’appello ha quindi correttamente valutato la nullità senza violare gli artt. 112 e 394 cod. proc. civ.

Il secondo motivo è pure infondato. La pronuncia di cassazione precedente aveva rilevato il contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine all’indennità di risultato. L’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, comma 1, cod. proc. civ. opera rispetto ai capi dipendenti da altro capo impugnato (Cass., Sez. L, n. 5550 del 2021); in caso di cassazione con rinvio il giudice deve uniformarsi alla regola giuridica e alle premesse logico-giuridiche della decisione (Cass., Sez. 1, n. 7091 del 2022). Poiché il secondo motivo del ricorso regionale era stato dichiarato assorbito, sull’oggetto del contratto non si era formato alcun giudicato.

Il terzo motivo è fondato. L’art. 22, comma 2, legge Regione Calabria n. 7 del 1996 riserva la qualifica di dirigente generale ai preposti ai dipartimenti (Cass., Sez. L, n. 2510 del 2017). La ricorrente era formalmente dirigente di settore e sottoposta al dirigente di dipartimento. Il richiamo dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 non è dirimente, né rileva la nomina fiduciaria del Presidente, poiché l’art. 4, legge Regione Calabria n. 39 del 2002 consentiva incarichi sia di settore sia generali. L’art. 1, comma 15, legge Regione Calabria n. 14 del 2000 presupponeva un incarico di dirigente generale. La Corte avrebbe dovuto accertare se la lavoratrice fosse posta a capo di una struttura con le caratteristiche di un dipartimento. Il ricorso è accolto sul terzo motivo, con cassazione e rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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