Revocazione della sentenza di legittimità esclusa per errore di giudizio sull’autosufficienza (Cass. civ. Sez. V n. 18598 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, configurabile solo quando la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare. È escluso l’errore revocatorio quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali: in tal caso si verte in errore di giudizio, insuscettibile di revocazione. Non è pertanto deducibile come errore di fatto il giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a un motivo di ricorso. L’art. 6 della Convenzione EDU non impone di ammettere il rimedio, poiché la materia fiscale impositiva non rientra tra i diritti civili tutelati e la regola dell’autosufficienza non risulta messa in discussione dalla giurisprudenza di Strasburgo.

Il Fatto

La vicenda nasce da tre avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 1993, 1994 e 1998, emessi da un comune nei confronti di una società cooperativa proprietaria di un fabbricato. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello. La Corte di cassazione, con una precedente sentenza, rigettava il ricorso della contribuente.

Avverso quella decisione la società ha proposto ricorso per revocazione, deducendo che l’accatastamento del cespite nella categoria D/10 era stato attribuito solo in data 5.3.2002, perché in precedenza la categoria non era ancora istituita, creata dall’art. 1 del d.P.R. 139/1998. La Corte, correggendo la motivazione, avrebbe affermato il diverso presupposto del mancato accatastamento nella corretta categoria e sarebbe così incorsa in errore di fatto revocatorio. Il comune ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dà atto che la parte ricorrente ha depositato una doppia memoria, rispettivamente ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. e dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. A prescindere dalla impropria rubricazione della prima, entrambe sono ammissibili: il deposito di una prima memoria non consuma il potere di difesa scritta.

Il ricorso è inammissibile. La Corte richiama un proprio precedente su caso del tutto analogo e ribadisce che, in tema di revocazione delle sentenze di cassazione, l’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che ricorre solo quando la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare. Non è configurabile quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio.

Quanto al primo profilo dedotto, relativo alla dichiarata carenza di autosufficienza, la Corte è ferma nel ritenere impossibile configurare l’errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione di documenti non ammessi dal giudice d’appello. Si tratta in realtà di un errore di diritto, insuscettibile per definizione di impugnazione con il rimedio della revocazione, riservato all’errore di fatto.

Anche la seconda prospettazione non integra il concetto di “fatto” rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ.. L’errore revocatorio deve consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era incontrovertibilmente esclusa, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile. Non può tradursi in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali o di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, poiché in tal caso si verte nell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della cassazione.

Quanto al richiamo alla Convenzione EDU, la Corte ritiene il riferimento non congruo rispetto alla fattispecie. La materia impositiva fiscale non rientra nell’ambito dei “diritti civili” tutelati dall’art. 6 della Convenzione; inoltre la giurisprudenza sovranazionale ha confermato, in termini generali, la validità della regola dell’autosufficienza nella sua essenza, senza mettere in discussione l’istituto in sé considerato. Il riferimento giurisprudenziale dedotto non assume dunque rilievo dirimente. Conseguono la declaratoria di inammissibilità, la condanna alle spese secondo soccombenza e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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