Disconoscimento delle copie e onere di autosufficienza nel ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 18599 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile o generiche, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, indicando specificamente il documento e gli aspetti per i quali se ne assume la difformità. Nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza onere di depositare l’originale, e il giudice che escluda una rituale certificazione di conformità deve valutare le specifiche difformità alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli presuntivi. In tema di ricorso per cassazione, ove si contesti la rituale notifica delle cartelle di pagamento, il principio di autosufficienza impone la trascrizione integrale delle relate e degli atti del procedimento notificatorio, a pena di inammissibilità.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava al contribuente un’intimazione di pagamento fondata su due cartelle esattoriali. Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che accoglieva solo parzialmente il ricorso. Proposta impugnazione, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello con sentenza depositata il 10/06/2021.

Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. in ordine al disconoscimento delle copie delle relate di notifica; violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973, per avere il giudice di merito ritenuto perfezionata la notifica a persona diversa dal destinatario in assenza di prova della raccomandata informativa. L’agente della riscossione, ritualmente intimato, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è rigettato. La Corte rileva che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da consolidato orientamento: il disconoscimento della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può fondarsi su formule generiche, quali «impugno e contesto», ma deve indicare il documento contestato e i profili di difformità. Il disconoscimento del contribuente, sintetico e generico, era dunque inefficace.

La Corte richiama, in proposito, Cass. civ., sez. III, n. 7775 del 2014 e Cass. civ., sez. II, n. 27633 del 2018. Sottolinea inoltre, con specifico riferimento alle relate delle cartelle esattoriali, che l’agente della riscossione può provare la notifica producendo copia della stessa, senza onere di depositare l’originale né la copia integrale, poiché il disconoscimento non produce gli effetti dell’art. 215, comma 2, cod. proc. civ. (Cass. civ., sez. V, n. 25292 del 2018).

Viene poi richiamato il principio per cui, esclusa dal giudice l’esistenza di una rituale certificazione di conformità, non è possibile negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, dovendosi valutare le difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, anche presuntivi (Cass. civ., sez. V, n. 23426 del 2020).

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorrente ha riportato solo parzialmente la relata nell’atto di impugnazione, non consentendo alla Corte di apprezzare compiutamente le modalità della notifica. Trova applicazione il principio di autosufficienza: chi contesti la rituale notifica delle cartelle deve trascrivere integralmente le relate e gli atti del procedimento notificatorio, per consentire la verifica della doglianza dalla sola lettura del ricorso (Cass. civ., sez. V, n. 31038 del 2018). Il ricorrente non ha nemmeno allegato al ricorso le relate contestate né indicato dove fossero reperibili nel fascicolo.

Il ricorso è dunque respinto. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva dell’agente della riscossione. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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