Revoca parziale del contributo per inadempimento e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Puglia n. 758 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia concernente la revoca o la rideterminazione in riduzione di un contributo pubblico, disposta per effetto dell’inadempimento del beneficiario a un obbligo procedimentale — nella specie, la mancata produzione della documentazione necessaria ai fini del rilascio della certificazione antimafia — appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo. Difatti, in tale evenienza il provvedimento non costituisce esercizio di potere pubblicistico, ma mero accertamento di un inadempimento contrattuale, con la conseguenza che il privato non si trova dinanzi all’esercizio di un potere autoritativo ed è irrilevante che siano impugnati atti formalmente di revoca o decadenza. L’eventuale contestazione circa la sussistenza stessa dell’inadempimento e la legittimità della pretesa attiene al merito della controversia e va devoluta al giudice munito di giurisdizione.

Il Fatto

La società, già ammessa a concordato preventivo e poi in liquidazione volontaria, impugnava dinanzi al TAR la determinazione con cui il Ministero dello Sviluppo Economico aveva rideterminato in riduzione il contributo concesso a valere sulla legge n. 488/1992, riducendolo dell’importo di € 141.684,20, pari alla differenza tra il contributo concesso e quello già erogato, e confermando le agevolazioni già corrisposte. La rideterminazione era stata disposta sul presupposto del mancato invio, da parte del Commissario Giudiziale e del Liquidatore, della documentazione necessaria per l’acquisizione di una nuova certificazione antimafia, richiesta dalla banca concessionaria e rimasta senza riscontro nonostante un sollecito. La società deduceva plurimi vizi di legittimità, tra cui la violazione dell’art. 7 e dell’art. 18 della legge n. 241/1990 e delle norme del d.lgs. n. 159/2011, nonché l’insussistenza dell’inadempimento, sostenendo che gli organi della procedura sarebbero rimasti all’oscuro della richiesta. La banca concessionaria, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarando il ricorso inammissibile. Il Collegio ha anzitutto escluso che si vertesse in ambito di giurisdizione esclusiva, rammentando che il riparto di giurisdizione va definito sulla base del petitum sostanziale e dell’esercizio del potere, richiamando il costante orientamento per cui, qualora la controversia attenga alla fase di ripetizione del contributo sul presupposto di un inadempimento del beneficiario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se siano impugnati atti di revoca o decadenza.

Nel caso in esame, la decisione del Ministero di disporre la revoca parziale del contributo non derivava da una nuova valutazione dei presupposti di legittimità del finanziamento, ma dalla circostanza che la società si era resa inadempiente rispetto agli obblighi posti a suo carico dalla normativa di settore, avendo reso impossibile alla banca concessionaria l’effettuazione dei controlli antimafia prescritti ai fini del saldo. Il Collegio ha richiamato le disposizioni — l’art. 2, comma 3, del D.M. 25 luglio 2021 e la circolare ministeriale n. 91906 del 29 settembre 2016 — che impongono di acquisire la certificazione antimafia prima della liquidazione del saldo e disciplinano l’ipotesi in cui i commissari delle società in procedura concorsuale non producano la documentazione nel termine assegnato, prevedendo la proposta di revoca da parte delle banche concessionarie.

Il TAR ha quindi escluso che l’impugnazione potesse radicare la giurisdizione amministrativa, osservando che solo l’esercizio o il mancato esercizio del potere fonda tale giurisdizione ai sensi dell’art. 7 cod. proc. amm. Poiché la revoca era dipesa dall’inadempimento contestato e non da vizi della procedura di finanziamento o da ragioni di pubblico interesse, il privato non si trovava al cospetto dell’esercizio di un potere pubblicistico. Il Collegio ha infine precisato che le censure relative all’insussistenza dell’inadempimento o all’illegittimità della pretesa attengono al merito e formeranno oggetto di delibazione da parte del giudice ordinario. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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