Proroga perentoria dei termini del commissario ad acta tra esecuzione del giudicato e obbligo di legge dell’ausiliario (TAR Abruzzo n. 327 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta, nell’esecuzione del giudicato amministrativo, opera quale ausiliario del giudice dell’ottemperanza. Il termine assegnato con ordinanza per il compimento dell’incarico deve intendersi perentorio e non meramente ordinatorio. La tempestiva ed esatta esecuzione dell’incarico costituisce adempimento di un obbligo di legge gravante sul commissario stesso. L’accertata e ingiustificata ulteriore inerzia legittima il tribunale a sostituire il commissario e ad attivare le conseguenze previste dall’ordinamento.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla sentenza del TAR Abruzzo – L’Aquila che aveva accertato l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza presentata dal ricorrente per la conclusione del procedimento amministrativo. A seguito di tale accertamento, il tribunale aveva nominato un commissario ad acta il 23 aprile 2025 per dare esecuzione al giudicato. Il commissario, ottenuta una prima proroga dei termini con ordinanza dell’ottobre 2025, aveva successivamente reiterato l’istanza di proroga con nota depositata nel febbraio 2026. Nel frattempo, il ricorrente aveva proposto incidente di esecuzione rilevando l’inerzia del commissario e sollecitando l’adozione dei provvedimenti necessari per l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il tribunale ha sottolineato che l’inerzia del commissario ad acta rappresenta un ostacolo alla piena realizzazione del giudicato, principio fondamentale del processo amministrativo. La valutazione del giudice dell’ottemperanza si è orientata verso una soluzione intermedia: pur rilevando la necessità di assicurare la conclusione della procedura, il collegio ha ritenuto di non sostituire immediatamente il commissario, accogliendo invece la sua seconda richiesta di proroga.
La scelta di concedere un’ulteriore proroga di sessanta giorni non è tuttavia priva di elementi di rigidità. Il tribunale ha infatti precisato che il nuovo termine deve intendersi perentorio, con ciò escludendo la possibilità di ulteriori dilazioni. La precisazione assume rilievo sistematico: il commissario ad acta non è un organo della pubblica amministrazione in senso proprio, ma un soggetto che svolge una funzione strumentale rispetto alla giurisdizione. La sua attività è funzionalizzata all’esecuzione della decisione del giudice, della quale costituisce prolungamento operativo.
Da tale qualificazione discendono conseguenze precise sul piano dell’obbligo di legge. La tempestiva ed esatta esecuzione dell’incarico non è una mera facoltà o un adempimento doveroso verso la parte vittoriosa, ma un vero e proprio dovere giuridico verso il giudice che lo ha nominato. L’ordinanza richiama espressamente le conseguenze previste in caso di accertata e ingiustificata ulteriore inerzia, configurando così un meccanismo di responsabilità che può condurre alla sostituzione del commissario e all’attivazione dei rimedi previsti dall’ordinamento a carico dell’ausiliario inadempiente.
La decisione contempera quindi l’esigenza di dare al commissario un’ultima occasione per completare l’incarico con la necessità di evitare che l’esecuzione del giudicato resti indefinitamente sospesa. L’elemento della perentorietà del termine e l’espressa qualificazione dell’attività commissariale come obbligo di legge delineano un quadro entro il quale l’inerzia successiva non potrà trovare tolleranza.
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Nota della Redazione
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