Definizione agevolata della lite tributaria ed estinzione del processo (Cass. civ. Sez. V n. 5939 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, la presentazione della domanda e il versamento degli importi dovuti o della prima rata, depositati ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022, impongono la dichiarazione di estinzione del processo. Il giudice dichiara l’estinzione con decreto del Presidente della sezione o, se è stata fissata la data della decisione, con ordinanza in camera di consiglio, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il Fatto
La controversia ha origine dall’impugnazione, con ricorsi autonomi, di avvisi di accertamento per IRES e IRAP relativi agli anni di imposta 2006 e 2007 e di atti di irrogazione sanzioni. I ricorsi erano stati accolti in primo grado, previa riunione, e la decisione era stata confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate.
Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi; le società hanno resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza è emersa la presentazione, da parte delle controricorrenti, di domanda di definizione agevolata della lite pendente, con versamento della prima rata.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta alla Sezione non riguarda il merito tributario, ma la sopravvenuta estinzione del processo per effetto della definizione agevolata disciplinata dall’art. 1, commi da 186 a 202, legge n. 197 del 2022. La Corte richiama il comma 197, che consente al contribuente di chiedere la sospensione del processo dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, con onere di depositare, entro il termine normativamente fissato, copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Il successivo comma 198 prevede che, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, il deposito effettuato ai sensi del comma 197 comporta la dichiarazione di estinzione con decreto del Presidente della sezione oppure con ordinanza in camera di consiglio quando sia stata fissata la data della decisione.
Nel caso esaminato entrambe le parti hanno allegato la presentazione della domanda di definizione agevolata e l’avvenuto versamento della prima rata, attestati dall’Avvocatura dello Stato su nota della competente Direzione regionale e documentati dalle controricorrenti con memoria. La Corte prende atto della regolarità della procedura e della sussistenza dei presupposti di legge.
Ne deriva la dichiarazione di estinzione del processo. Quanto alle spese, la Corte le pone a carico delle parti che le hanno anticipate, in coerenza con il disposto del citato comma 198.
Nota della Redazione
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