Tempo silente e presunzione di pericolosità nel rito cautelare post condanna (Cass. pen. Sez. VI n. 10086 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. adottata a seguito di sentenza di condanna, il giudice della cautela deve condurre l’esame delle esigenze cautelari alla luce dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., tenendo conto dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti. La presunzione relativa di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. resta operativa anche dopo la condanna, ma non esonera il giudice dal verificare la concretezza e l’attualità del pericolo. Il considerevole lasso di tempo trascorso tra i fatti contestati e l’adozione della misura non costituisce di per sé prova dell’irreversibile recesso dal sodalizio, né può essere valutato solo in via residuale: esso impone al giudice una motivazione puntuale, d’ufficio o su impulso di parte, sulla sua incidenza sull’attualità delle esigenze cautelari.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’istanza proposta dal difensore dell’indagato avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello del medesimo capoluogo aveva applicato la misura della custodia in carcere per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.

Quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale ha valorizzato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello a seguito di annullamento con rinvio, oltre alle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto che la sola lontananza temporale degli addebiti, contestati sino al giugno 2014, non consentisse di fondare una prognosi di sopravvenuta rescissione del vincolo associativo e di superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo i vizi della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il percorso argomentativo muove da un rilievo generale: quando interviene una sentenza di condanna, il vaglio per l’adozione della misura cautelare va effettuato alla luce dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. La norma impone di considerare l’esito del procedimento, le modalità del fatto e gli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere taluna delle esigenze cautelari. Non è richiesta una stretta contestualità tra sentenza e misura, ma il giudice deve evitare ritardi irragionevoli e verificare comunque tutti i presupposti.

Il Collegio richiama un risalente e consolidato orientamento di legittimità secondo cui, contestuale o successiva che sia l’applicazione della misura rispetto alla condanna, ciò che occorre verificare è la sussistenza delle esigenze cautelari. Se la condanna riguarda uno dei reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non vi sono ragioni normative che ostino alla piena operatività della presunzione di pericolosità: una diversa lettura riserverebbe un trattamento di favore a imputati raggiunti non più da indizi ma da prove.

Su questa base la Corte rileva il primo vizio: dall’ordinanza impugnata non emerge che il Tribunale abbia svolto il vaglio sulle esigenze cautelari tenendo conto dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., non richiamato. La sentenza di condanna è stata utilizzata solo per confermare i gravi indizi, mentre nell’apprezzamento delle esigenze cautelari il giudice ha menzionato esclusivamente la presunzione di cui al comma 3.

Il secondo vizio riguarda il c.d. tempo silente. Il Tribunale ha aderito all’orientamento per cui la presunzione può essere superata solo con il recesso dall’associazione o l’esaurimento dell’attività associativa, restando il tempo silente valutabile solo in via residuale. La Corte contrappone l’orientamento, in linea con la natura relativa della presunzione e con la riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo cui l’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. esige un pericolo concreto e attuale, non desumibile dalla sola gravità del titolo di reato. Ne segue che la considerevole distanza temporale dei fatti va espressamente considerata ai fini dell’attualità delle esigenze cautelari.

La partecipazione associativa non può ridursi a mera adesione ideologica: deve concretarsi in una condotta funzionale agli scopi illeciti e dimostrativa dell’attualità dell’inserimento. Il tempo trascorso, se privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, può quindi rilevare come indice di inattualità del vincolo, senza che il recesso debba assumere forme di dissociazione espressa. Il Tribunale, a fronte delle specifiche critiche difensive sul lungo tempo trascorso e sui suoi riflessi cautelari, non ha fornito adeguata risposta, né si è confrontato con i dati ulteriori dedotti dalla difesa. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per nuovo esame.

Nota della Redazione

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