Accertamento della causa di servizio e giudizio pensionistico contabile come cognizione piena sul rapporto (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 214 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico contabile, pur atteggiandosi formalmente in termini impugnatori, non verte sulla legittimità del provvedimento o del silenzio contestato ma sul rapporto previdenziale, ossia sull’accertamento del diritto soggettivo al trattamento richiesto, con cognizione piena su tutte le questioni inerenti all’an e al quantum. Ne consegue che l’eventuale assenza di una previa domanda di pensione privilegiata non determina l’inammissibilità del ricorso limitato all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, funzionale al conseguente diritto a pensione privilegiata. La causa di servizio postula che i fatti di servizio siano stati causa unica della menomazione o abbiano svolto ruolo concausale efficiente e determinante nel suo decorso evolutivo, ai sensi dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973, restando l’onere probatorio a carico del ricorrente secondo le regole dell’art. 2697 cod. civ..
Il Fatto
Un appartenente alla Guardia di Finanza, collocato in quiescenza dal 16 gennaio 2023, aveva presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due patologie degenerative del rachide. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva escluso la riconducibilità al servizio di entrambe le infermità, ritenute espressione di fatti degenerativi da normale usura o di origine idiopatica.
Avverso la determinazione dirigenziale di rigetto, l’interessato aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte dei conti, lamentando l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere e difetto di motivazione e deducendo l’incidenza delle mansioni operative svolte per oltre trent’anni sulla genesi e sullo sviluppo delle patologie. L’INPS aveva eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per mancata presentazione di una previa diffida amministrativa relativa alla pensione privilegiata. Il Giudice aveva disposto l’acquisizione del parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico delle pensioni ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, trattandosi di soggetto estraneo al rapporto, e ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali. La domanda di accertamento della causa di servizio, essendo funzionale al conseguente diritto a pensione privilegiata, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti e risulta ammissibile anche laddove manchi un’autonoma e previa domanda di pensione privilegiata, potendo il giudizio essere definito limitatamente all’accertamento del nesso di causalità.
La Corte ha quindi precisato che il giudizio pensionistico contabile, nonostante la fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, non verte sui vizi del provvedimento ma sul rapporto previdenziale, con cognizione piena che esclude ogni incidenza delle eventuali illegittimità degli atti amministrativi. I vizi della determinazione dirigenziale dedotti in ricorso sono stati pertanto ritenuti irrilevanti, dovendo l’esame limitarsi alla riconducibilità delle patologie a causa di servizio.
Nel merito, la domanda è stata ritenuta parzialmente fondata. La Corte, valorizzando il parere del Collegio Medico Legale, ha accertato il nesso causale tra i fatti di servizio e la spondilo-unco-artrosi del rachide, atteso che le mansioni particolarmente usuranti per l’apparato osteo-articolare avevano contribuito all’aggravamento o al più precoce appalesamento dell’infermità in soggetto predisposto. Quanto alla scoliosi, invece, ne è stata esclusa la riconducibilità al servizio, trattandosi di patologia di origine idiopatica od essenziale, insorta verosimilmente nell’età dell’accrescimento.
La Corte ha accolto parzialmente la domanda, accertando l’ascrivibilità a causa di servizio della sola patologia degenerativa, con integrale compensazione delle spese per soccombenza reciproca. Ha infine disposto l’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute del ricorrente ai sensi dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 101/2018, che richiama il divieto di diffusione dei dati sanitari di cui all’art. 22, comma 8, d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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