Omessa comunicazione degli incarichi esterni e occultamento doloso del danno (Corte dei Conti Sez. I App. n. 42 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa comunicazione all’amministrazione di appartenenza dello svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate integra occultamento doloso del danno e sposta il dies a quo della prescrizione al momento della scoperta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994. Il dovere di comunicazione degli incarichi esterni, posto dall’art. 53, commi 7 e 9, del d. lgs. n. 165/2001, risponde a generali principi di correttezza e buona fede e agli obblighi di diligenza e fedeltà del pubblico dipendente. In caso di attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili, la percezione del compenso costituisce di per sé prova del mancato adempimento dell’obbligo di esclusività, con esclusione del potere riduttivo in presenza di condotta dolosa.
Il Fatto
La vicenda riguarda un docente a tempo pieno e indeterminato presso un istituto scolastico superiore, convenuto in giudizio dalla Procura regionale contabile per il risarcimento di un danno di oltre 231.000 euro. Gli si contestava, a titolo di dolo, di aver svolto continuativamente per un decennio, con modalità imprenditoriali, l’attività di subagente assicurativo e consulente finanziario, violando la normativa in materia di incompatibilità del pubblico impiego.
La Sezione Giurisdizionale regionale aveva accolto integralmente la domanda e condannato l’appellante al pagamento della somma, oltre interessi e spese. L’appellante ha impugnato la decisione deducendo tre motivi: prescrizione del credito risarcitorio, errata quantificazione del danno e mancato esercizio del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha anzitutto escluso di riproporre alle Sezioni Riunite la questione di massima già scrutinata con la pronuncia nomofilattica richiamata dalla Procura generale, ritenendo di poter applicare alla fattispecie i principi dalla stessa enunciati in tema di inosservanza del dovere di esclusività. Quanto agli asseriti effetti intertemporali eccepiti in via subordinata, il Collegio li ha ritenuti non decisivi, sussistendo elementi di peculiarità della vicenda.
Sul primo motivo, il Collegio ha richiamato l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data del fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta. L’occultamento doloso rileva in senso obiettivo, in relazione all’impossibilità dell’amministrazione di conoscere il danno, e richiede un quid pluris rispetto alla condotta illecita contestata.
Dirimente è risultata l’omessa comunicazione dello svolgimento delle attività esterne di consulente finanziario e subagente assicurativo, essendosi l’appellante limitato a richiedere l’autorizzazione per la sola attività di promotore finanziario. Il dovere di comunicazione è riconducibile agli articoli 1175 e 1375 c.c., agli obblighi di diligenza e fedeltà e alle previsioni dell’art. 53, commi 7 e 9, del d. lgs. n. 165/2001. L’amministrazione versava nella piena impossibilità di conoscere il danno, non superabile neppure con l’ordinaria diligenza.
Sul secondo motivo, il Collegio ha verificato che il prospetto contabile richiamato nella relazione della Guardia di Finanza corrisponde alla somma dei soli compensi percepiti per l’attività di subagente assicurativo, senza alcun riferimento ai compensi da promotore finanziario, non oggetto della domanda risarcitoria. La quantificazione operata in primo grado è stata quindi confermata.
Sul terzo motivo, la Sezione ha ravvisato la natura dolosa della condotta, desumibile dalle reiterate dichiarazioni sostitutive non conformi alla realtà rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Ha richiamato l’art. 98 Cost., l’art. 97 Cost., l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e l’art. 508 del d. lgs. n. 297/1994. Il potere riduttivo opera solo con riferimento al grado della colpa, risultando pertanto escluso in presenza di dolo. L’appello è stato rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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