Ribasso infragruppo in concessione: escluso il silenzio assenso sul controllo del concedente (Cons. Stato n. 6211 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione del ribasso applicabile agli affidamenti infragruppo del concessionario autostradale non è subordinata ad alcun potere autoritativo preventivo del concedente. La regola del ribasso è contenuta in una convenzione e vincola anzitutto il concessionario, cui spetta calcolarla secondo il criterio dei contratti similari, mentre il concedente verifica la rispondenza della procedura e la correttezza del risultato. L’atto con cui il concedente quantifica il ribasso è pertanto un atto di vigilanza che segue l’attività del privato e non la precede. Ne consegue che la vicenda resta estranea all’ambito di applicazione del silenzio assenso e non matura alcun affidamento legittimo prima dell’approvazione del ribasso.
Il Fatto
Una società concessionaria autostradale, poi sostituita da un nuovo concessionario, ha realizzato interventi di adeguamento di gallerie tramite affidamento infragruppo, comunicando al Ministero l’intenzione di applicare un coefficiente di ribasso. Con successivo provvedimento il Ministero ha quantificato il ribasso applicabile in misura superiore a quello comunicato dalla società.
La concessionaria ha impugnato quel provvedimento davanti al TAR Liguria, sostenendo che si fosse formato per silenzio assenso un provvedimento tacito di accoglimento. Il TAR ha rigettato il ricorso; la concessionaria ha proposto appello, deducendo la violazione della disciplina sul silenzio assenso e la lesione del legittimo affidamento, per avere il Ministero modificato il ribasso dopo oltre due anni di inerzia, a prestazioni già affidate e in larga parte eseguite.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione del potere esercitato dal Ministero. Nella fattispecie non è ravvisabile un potere autoritativo per legge attribuito a un soggetto pubblico cui sia subordinata un’attività privata. Si tratta, invece, di una regola convenzionale cui le parti del rapporto concessorio devono attenersi. Il concessionario calcola il ribasso applicando il criterio dei contratti similari; il concedente verifica la rispondenza della procedura alla regola pattizia e, in definitiva, la correttezza del risultato.
Da questa ricostruzione discende la conseguenza decisiva sul piano processuale. Quello che viene definito come autorizzazione all’applicazione del ribasso è, in realtà, un atto di vigilanza che segue l’esercizio dell’attività del privato, e non lo precede come farebbe un atto abilitativo o autorizzativo. La vicenda è dunque estranea all’ambito di applicazione del silenzio assenso, come già affermato dalla stessa Sezione in un precedente richiamato nella decisione.
La Corte esclude anche la configurabilità di un affidamento legittimo. Prima dell’emissione del decreto di approvazione che ha definito l’importo dei lavori riconoscibile ai fini concessori, valido nei rapporti tra concedente e concessionaria, il ribasso applicabile non avrebbe potuto essere definito. Manca, quindi, il presupposto stesso su cui l’appellante costruisce la pretesa di tutela: non vi è alcuna determinazione consolidata sulla quale fare affidamento.
L’appello è pertanto respinto e la sentenza del TAR è integralmente confermata. Le spese sono compensate, in ragione delle difficoltà di accertamento della vicenda fattuale, idonee a incidere sulla conoscibilità a priori delle rispettive ragioni.
Nota della Redazione
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