Silenzio della Questura sul permesso di soggiorno dopo emersione (TAR Campania n. 965 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Concluso il procedimento di emersione del rapporto di lavoro irregolare di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020, il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è disciplinato dalle regole generali del d.lgs. n. 286/1998, cui la disciplina speciale si pone in rapporto di strumentalità. Non sussiste alcuna lacuna da colmare: opera il termine espresso di 60 giorni previsto dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, dal cui superamento discende il silenzio inadempimento impugnabile. Il dies a quo coincide con il giorno di convocazione dell’istante presso la Questura per i rilievi fotodattiloscopici, non con la presentazione del plico all’Ufficio postale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato in data 24 novembre 2023, tramite il plico consegnato all’Ufficio postale, istanza diretta al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 5 ss. del d.lgs. n. 286/1998, nell’ambito di una procedura di emersione. In data 14 agosto 2024 era stato sottoposto al fotosegnalamento presso la Questura.
Decorsi oltre sessanta giorni dal fotosegnalamento senza alcun provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, chiedendo l’ordine di provvedere e la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Deduceva la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990, rappresentando che l’inerzia precludeva l’accesso a diritti fondamentali, dall’iscrizione anagrafica al servizio sanitario, fino al lavoro e alla locazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare due questioni: l’individuazione del termine di conclusione del procedimento e del suo dies a quo. Il Collegio conferma l’orientamento già espresso secondo cui il procedimento avviato con l’istanza di emersione deve essere definito nel termine di 180 giorni, poiché la materia è esclusa dal sistema dei termini dell’art. 2 della l. n. 241/1990.
Una volta concluso il peculiare procedimento ex art. 103 del d.l. n. 34/2020, tuttavia, non vi sono ragioni per escludere l’applicazione delle regole ordinarie in materia di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Le due discipline si pongono in un rapporto di naturale consecuzione senza interferenze: il titolo che consente la permanenza nello Stato resta quello disciplinato dal d.lgs. n. 286/1998, con il suo regime procedimentale.
Il Collegio richiama la Corte costituzionale, sentenza 8 maggio 2023, n. 88, che ha evidenziato come la disciplina speciale dell’emersione trovi logico approdo nella disciplina generale di cui all’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998. Non ricorrono, pertanto, le ragioni che avevano indotto la giurisprudenza a individuare un termine residuale: non vi è alcuna lacuna, essendo previsto un termine espresso.
Tale termine è quello di 60 giorni fissato dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, dal cui superamento discende la formazione del silenzio inadempimento, impugnabile con l’azione di cui agli artt. 31 e 117 d.lgs. n. 104/2010. Quanto al dies a quo, esso va individuato nel giorno di convocazione presso la Questura per i rilievi fotodattiloscopici. La presentazione del plico all’Ufficio postale non integra l’istanza, ma un mero mezzo di trasmissione; l’art. 39, comma 4 bis, della l. n. 3/2003 e la convenzione con il gestore postale del 30 gennaio 2006 prevedono uno iato tra presentazione e ricezione, sicché sarebbe irragionevole far decorrere il termine da un momento antecedente all’esercizio concreto della funzione accertativa.
Nel caso di specie, i rilievi risalgono al 14 agosto 2024 e nessun provvedimento è stato adottato. Il termine di 60 giorni risulta dunque inutilmente decorso. Il ricorso è accolto e all’amministrazione è ordinato di provvedere con atto espresso entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza; in caso di perdurante inerzia la Sezione si riserva di nominare un Commissario ad acta su richiesta di parte. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in misura ridotta per la limitata attività difensiva e il carattere seriale del contenzioso.
Nota della Redazione
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