Ottemperanza per la Carta del Docente: il TAR nomina il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1063 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza volta a ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato è fondata quando l’Amministrazione, decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non abbia provveduto all’adempimento. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione un termine per dare esecuzione alla pronuncia, nominando sin da subito un commissario ad acta che, a semplice richiesta della parte interessata, provveda in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni. Il commissario può ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi dedicati. Non è dovuto compenso al commissario ad acta, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Una docente, risultata vincitrice in primo grado dinanzi al Tribunale di Cagliari, chiedeva al TAR Sardegna l’ottemperanza alla sentenza n. 1370/2025 che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogarle, tramite la Carta Elettronica del Docente, l’importo complessivo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione in data 30 ottobre 2025 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Non essendo seguito alcun adempimento da parte del Ministero, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Dalla documentazione in atti è emerso che la sentenza era stata notificata al Ministero in data 30 ottobre 2025 ed era passata in giudicato, e che il ricorso era stato ritualmente notificato in data 26 maggio 2026. Era pertanto inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, entro il quale l’Amministrazione è tenuta a completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.
Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero dia piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da subito un commissario ad acta, nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro i novanta giorni successivi alla richiesta della parte interessata.
Il TAR ha precisato che il commissario ad acta, in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio dedicati, potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state infine poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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