Estinzione del processo per mancato deposito delle prove di notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 13 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile, il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data di udienza, ai sensi dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c.. L’inosservanza di tale adempimento determina l’estinzione del processo, rilevabile d’ufficio dal giudice anche in assenza di costituzione delle controparti. La sanzione processuale opera in modo automatico, senza necessità di contestazione preventiva né di valutazione dell’interesse delle parti resistenti, non costituite. Il mancato rispetto del termine, previsto a pena di decadenza, preclude ogni esame nel merito della pretesa sostanziale.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al personale militare, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico. In particolare ha invocato l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità maturate fino al 31.12.1995.
Il Ministero della Difesa e l’INPS non si sono costituiti in giudizio. All’udienza dell’11 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. Il giudice ha però rilevato che la parte attrice non aveva depositato in segreteria le prove dell’avvenuta notifica del ricorso, adempimento imposto dall’art. 155, comma 5-bis, c.g.c.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha incentrato la decisione su una questione processuale preliminare, assorbente rispetto al merito della domanda pensionistica. La norma richiamata impone al ricorrente di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.
La Corte dei Conti ha verificato che tale adempimento non è stato osservato. Da qui la dichiarazione di estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., con conseguente impossibilità di esaminare la pretesa sostanziale del ricorrente.
La decisione non entra nel merito del ricalcolo invocato sull’aliquota di rendimento. Il difetto dell’onere documentale preliminare travolge l’intero giudizio, rendendo superfluo ogni accertamento sul diritto vantato.
Nulla è stato disposto per le spese di giudizio. La sentenza è stata pronunciata in composizione monocratica e pubblicata mediante deposito in segreteria il 16.01.2024.
Nota della Redazione
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