Certificazione positiva dei costi dell’accordo di settore 2019-2024 dei comuni trentini (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 112 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nel certificare l’ipotesi di accordo di settore ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come introdotto dal d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, verifica l’attendibilità dei costi e la loro compatibilità finanziaria ed economica con le risorse stanziate dalla Provincia autonoma. Il giudizio resta nei limiti della certificazione contabile e non si estende alle scelte di merito dell’Amministrazione e della parte negoziale pubblica, rientranti nella loro discrezionalità. La certificazione positiva è condizionata alla verifica della metodologia di quantificazione dei costi e all’accertamento della capienza delle risorse disponibili.

Il Fatto

Il Consorzio dei comuni trentini e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno siglato, il 23 settembre 2025, un’ipotesi di accordo di settore per il personale non dirigenziale dei Comuni e delle Comunità di Valle, relativa ai trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024. L’accordo modifica alcuni articoli dell’accordo di settore vigente e interviene su diverse indennità accessorie.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ha autorizzato la sottoscrizione definitiva subordinandola alla previa certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento. L’ipotesi è stata quindi trasmessa, con nota del 9 dicembre 2025, per la prescritta certificazione, con successiva integrazione istruttoria.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il fondamento della propria competenza. La verifica si svolge ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, dell’art. 11, comma 4, lett. f), della legge n. 59/1997 e dell’art. 47 del d.lgs. n. 165/2001, in materia di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale.

La Corte esamina il contenuto dell’accordo, che disciplina la cessione delle ferie attraverso un fondo ferie solidali, rinnova le clausole elastiche negli asili nido comunali e ridetermina numerose indennità: coordinamento, sostituzione cuoco, cuoco specializzato, assistenza, stato civile, vigilanza edilizia, unità cinofile, messo notificatore, mansioni polivalenti, lavori disagiati o rischiosi. Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2024.

Il punto centrale è la verifica contabile. La Sezione mette a confronto le risorse stanziate dalla Provincia con gli oneri derivanti dall’accordo. La quantificazione si basa sul personale a tempo pieno equivalente, con un campione riproporzionato sull’intero settore. La Corte accerta che i costi attesi non eccedono il plafond delle risorse individuate in sede di indirizzo, con un avanzo sia per il 2022 sia per il 2024.

Quanto alla compatibilità economica, la Sezione osserva che le indennità erano in gran parte invariate dal 2011 e che l’aumento generalizzato è coerente con la crescita degli indici macroeconomici provinciali e con la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni. Le scelte di merito sull’impiego delle risorse restano tuttavia estranee al giudizio di certificazione.

La Corte certifica pertanto positivamente l’attendibilità dei costi e la loro compatibilità finanziaria ed economica, facendo salve le osservazioni contenute nel rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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