Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale su pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 31 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per il riconoscimento della pensione privilegiata, qualora l’Amministrazione adotti in corso di causa il provvedimento richiesto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente. Le spese di lite non seguono automaticamente tale esito processuale: in ossequio al principio di soccombenza virtuale, esse si accollano alla parte che ha riconosciuto il diritto solo dopo la proposizione del ricorso. Il criterio consente di non far gravare sul ricorrente il costo di un giudizio reso necessario dall’inerzia dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già Operatore scelto Forestale nel disciolto Corpo Forestale dello Stato, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per infermità respiratorie e ortopediche già riconosciute dipendenti da causa di servizio dal CVCS.
Il MASAF, costituendosi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto l’integrazione del contraddittorio con l’Arma dei Carabinieri. L’INPS ha rappresentato che il procedimento istruttorio era ancora in corso. Il giudice ha disposto CTU alla CMO di Bari Palese – sede distaccata di Taranto.
La Motivazione della Corte
La consulenza tecnica, trasmessa il 6 giugno 2025, ha accertato che entrambe le patologie non sono migliorabili e sono ascrivibili per cumulo alla 7^ categoria di Tab. A, con decorrenza dal 1° febbraio 2008, data di cessazione dal servizio.
Nelle more del giudizio, l’INPS ha depositato il provvedimento di conferimento della pensione privilegiata (atto n. LE012025971766 del 3 giugno 2025), unitamente al cedolino delle somme arretrate, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il giudicante ha ritenuto di aderire alla concorde richiesta, essendo la questione controversa risolta in sede amministrativa, come comprovato dal deposito del cedolino aggiornato con le somme dovute a titolo di trattamento privilegiato e di arretrati.
Sul punto delle spese, la Corte ha invece disatteso la richiesta di compensazione. Richiamando il principio di soccombenza virtuale (in termini, C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017), ha osservato che il riconoscimento del diritto è avvenuto in corso di causa: la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente non giustifica la compensazione, ma impone di accollare le spese all’INPS, unico destinatario della condanna.
La Corte ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere e condannato il solo Istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite, liquidate equitativamente in € 400,00 oltre oneri e accessori, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Ha inoltre disposto l’annotazione ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 nei confronti del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
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Nota della Redazione
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