Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 132 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali con mero debito di vigilanza non è agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, soltanto il consegnatario con debito di custodia, titolare di una gestione tipicamente di magazzino, è soggetto al giudizio di conto. Il giudizio di conto promosso nei confronti di chi abbia in uso beni strumentali dell’ufficio, non custoditi in deposito, è pertanto improcedibile per carenza dei presupposti normativi. Restano fermi gli ordinari obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di una consegnataria di beni mobili in servizio presso il Provveditorato ed Economato di un Comune, con riferimento all’esercizio finanziario 2020. Il conto, trasmesso all’Ente e da questo depositato presso la Sezione giurisdizionale nel luglio 2021, reca la firma della consegnataria ed è vistato dal responsabile del servizio finanziario.
Il magistrato istruttore, nella relazione depositata, ha rilevato che l’atto non è tecnicamente qualificabile come conto giudiziale: la gestione comprende attrezzature ed arredi in uso continuativo all’ufficio, per un totale di ottanta beni, e non beni custoditi in un deposito destinato alla distribuzione. La consegnataria, preso atto delle osservazioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità per carenza dei presupposti, qualificandosi consegnataria per mero debito di vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della qualificazione del consegnatario di beni mobili degli enti locali e della conseguente soggezione al giudizio di conto. Il punto di partenza è l’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto al tesoriere e ad ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali. Il dato letterale, nella sua ampiezza, non è però sufficiente: la giurisprudenza contabile consolidata — richiamata con le Sezioni Abruzzo n. 89/2015, Veneto n. 37/2014, Piemonte n. 278/2021 — circoscrive l’obbligo ai soli consegnatari con debito di custodia.
La Corte richiama quindi il criterio distintivo elaborato dalla giurisprudenza. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock, destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitandola alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni in uso e alla gestione delle scorte strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio. Ove la giacenza ecceda la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, si configura una vera gestione contabile soggetta a conto giudiziale; i beni di consumo e le scorte operative restano invece esclusi, con salvezza degli obblighi di rendicontazione amministrativa (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).
Su questa base, il Collegio applica l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che espressamente esonera i consegnatari con debito di vigilanza, riservando la resa del conto, ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo decreto, ai consegnatari con debito di custodia.
Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi risultano in uso continuativo all’Ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati, pur redatta sul modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, non evidenzia la gestione in magazzino. Il Collegio conclude dunque che gravasse sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non si dà luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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