Obiettivi performance pagamenti non registrabili senza integrazione contrattuale (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 75 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4 bis, comma 2, del d.l. 13/2023, conv. con modificazioni dalla legge n. 41/2023, impone alle pubbliche amministrazioni di assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, valutati ai fini della retribuzione di risultato in misura non inferiore al 30 per cento. La disposizione è vigente e non prevede alcun termine di efficacia postergato: l’adeguamento dei contratti in essere è necessario e immediato. Essa non è norma di integrazione automatica ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., perché difetta dell’autosufficienza richiesta dallo schema dell’art. 1339 cod. civ., lasciando all’amministrazione la determinazione della misura e del peso dell’obiettivo. Il mero rinvio alla norma, in un atto originario o successivo, non sana l’illegittimità dell’atto di conferimento.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania è stata investita del controllo preventivo di legittimità sul decreto con cui l’Ufficio scolastico regionale ha conferito a una dirigente scolastica l’incarico presso un istituto di Nola. Il provvedimento è collegato a un secondo decreto, con cui il medesimo Ufficio ha assegnato un’altra dirigente a un istituto di Torre Annunziata. L’assegnazione incrociata è stata eseguita in attuazione di un’ordinanza del giudice del lavoro che aveva accolto il ricorso cautelare di una delle dirigenti.
Il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti sui criteri di assegnazione e sul mancato adeguamento degli atti alle previsioni dell’art. 4 bis del d.l. 13/2023. L’amministrazione ha risposto sostenendo la possibilità di postergare l’adeguamento e la natura eterointegrativa della norma. Non superato il rilievo in punto di retribuzione, la questione è stata deferita al collegio.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla constatazione che l’art. 4 bis citato è pienamente vigente e privo di un termine di efficacia postergato rispetto alla pubblicazione. Il testo normativo prevede come necessario e doveroso l’adeguamento dei contratti già in essere, imponendo all’amministrazione di incidere unilateralmente su di essi per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, senza attendere la scadenza triennale dei conferimenti.
La Corte respinge la tesi dell’eterointegrazione automatica. Non sussiste corrispondenza biunivoca tra imperatività e inserzione automatica di clausole. Una disposizione ad integrazione automatica richiede l’inderogabilità e l’autosufficienza, ossia la capacità di determinare esaustivamente l’assetto di interessi e di imporsi in via eteronoma alle parti. La norma in esame elide la discrezionalità sull’assegnazione dell’obiettivo, ma non sulla sua misura e sul suo peso, rispetto ai quali fissa solo il limite minimo del 30 per cento. Su tale aspetto deve determinarsi l’amministrazione, secondo le specificità del proprio assetto.
Il collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il meccanismo di integrazione automatica richiede la rigida predeterminazione dell’elemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme e non può operare quando alle parti sia affidato il compito di determinarne il contenuto (Cons. Stato n. 5069/2013 e n. 4364/2013). Gli obiettivi devono essere contemplati nel provvedimento, noti, chiari e intellegibili al dirigente destinatario.
Anche sul piano civilistico la conclusione non muta: la lettera della norma onera le amministrazioni di provvedere all’integrazione dei contratti, obbligando a una variazione unilaterale in deroga al principio vincolistico. La retribuzione di risultato ha natura contrattuale e non è passibile di attribuzione automatica (Cass. n. 11899/2017). L’insussistenza di un sistema nazionale di valutazione della performance non abroga l’art. 25 del d.lgs. 165/2001, né la disciplina ministeriale che impone la definizione degli obiettivi all’atto del conferimento.
La Corte esclude infine che un atto integrativo contenente un mero rinvio all’art. 4 bis possa conferire legittimità al decreto, perché permane la non conformità al parametro legale e l’obiettivo necessita di integrazione contrattuale. La Sezione ricusa pertanto il visto e la registrazione del decreto, con pubblicazione della pronuncia ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.
Nota della Redazione
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