Inammissibile l’appello della Procura contabile contro la doppia ratio della sentenza (Corte dei Conti Sez. I App. n. 17 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appello proposto avverso una sentenza sorretta da duplice e autonoma ratio decidendi è inammissibile per difetto di interesse quando il gravame censuri una sola delle due rationes. L’eventuale accoglimento lascerebbe integra la seconda motivazione, idonea da sola a giustificare il decisum, e non produrrebbe alcun effetto pratico in capo all’appellante. Il fatto che entrambi gli iter logico-giuridici si fondino sulle medesime circostanze non estende automaticamente l’effetto demolitorio della doglianza sul capo non impugnato. Il difetto di interesse a impugnare integra una questione pregiudiziale di rito, scrutinabile d’ufficio dal giudice dell’appello.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte propone appello avverso la sentenza n. 1/2022, con la quale la Sezione territoriale ha dichiarato prescritta l’azione risarcitoria promossa per il danno erariale contestato a un docente supplente. Il pregiudizio, quantificato nel mancato riversamento degli incassi lordi percepiti, sarebbe derivato dallo svolgimento di attività libero-professionale extraistituzionale non autorizzata, in asserita violazione dell’art. 53, d.lgs. n. 165/2001.

La Procura censura l’error in iudicando dei primi giudici, i quali avevano ritenuto che l’amministrazione fosse consapevole dell’attività extraistituzionale sin dall’origine. L’appellato eccepisce in rito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, non essendo stato impugnato il capo che, in via subordinata, aveva escluso l’elemento soggettivo. Nel merito ripropone le censure assorbite in prime cure, richiamando l’ipotesi eccettuativa dell’art. 53, comma 7, t.u.p.i. e l’insussistenza quantomeno della colpa grave.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione pregiudiziale di rito, ritenendo fondata l’eccezione di inammissibilità. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che l’apparato argomentativo posto a sostegno della declaratoria di prescrizione ha funto da supporto anche per la statuizione, sia pur subordinata e ipotetica, di insussistenza del dolo e della colpa grave.

La Sezione territoriale, pur potendo limitarsi alla questione preliminare, ha valorizzato autonomamente le medesime circostanze ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo, ritenendolo insussistente. L’appellante avrebbe dovuto censurare tale capo con adeguate contrarie argomentazioni, specie a fronte delle articolate difese dell’appellato sul difetto di colpa grave in ragione dell’ambiguità del tessuto normativo e contrattuale in materia di supplenze a c.d. “spezzoni di orario”, già valorizzato in un precedente di consimile vicenda.

La struttura motivazionale della decisione impugnata appare dunque sorretta da una duplice e autonoma ratio decidendi, entrambe idonee a giustificarla. Eliminata la prima per ipotetico accoglimento del gravame sulla prescrizione, rimarrebbe comunque integra la seconda e, con essa, la sentenza.

Né rileva che entrambi gli iter logico-giuridici si fondino sulle stesse circostanze: tali elementi rivestono rilievo autonomo e diverso a seconda che li si esamini sotto il profilo del doloso occultamento del danno, ipotesi prospettata dalla Procura per traslare il dies a quo della prescrizione ex art. 1, comma 2, l. n. 20/94, ovvero sotto quello della condotta produttiva del danno. Non può inferirsi l’estensione del gravame dalle mere conclusioni rassegnate nell’atto d’appello, mancando ogni doglianza critica correlata alla riforma anche per tale via.

Ne consegue la permanenza nel mondo giuridico della sentenza impugnata: alcun effetto pratico raggiungerebbe l’appellante dall’eventuale accoglimento. L’appello è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio e di difesa in ragione della natura solo processuale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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