Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale per ritardato adeguamento INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 371 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile previdenziale la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando al giudice valutare quali effetti ricollegare alle allegazioni delle parti. L’erogazione in corso di causa, da parte dell’INPS, del trattamento pensionistico richiesto — con corresponsione degli arretrati e degli interessi legali — determina il venir meno di ogni ragione di contrasto e la conseguente cessazione della materia del contendere. Il ritardato adeguamento dell’Istituto previdenziale, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, giustifica l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale e la condanna dell’INPS alle spese processuali.
Il Fatto
Il ricorrente, vigile del fuoco in quiescenza, è titolare di pensione liquidata secondo il sistema misto di cui all’art. 1, commi 12 e 13, della legge 8.8.1995 n. 335, non avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni. Per gli anni di servizio utili fino a tale data, la pensione è determinata con il sistema retributivo.
Il ricorrente ha rivendicato l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. 29.12.1973 n. 1092, che per il personale militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio prevede una pensione pari al 44% della base pensionabile. L’INPS aveva invece applicato l’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, dettato per il personale civile, che a fronte di quindici anni di anzianità effettiva riconosce il 35% della base pensionabile. Di qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’INPS ha rappresentato di aver provveduto, con l’atto n. AV1032023003063, a corrispondere il trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota del 2,44%, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Dopo un rinvio dell’udienza, disposto in adesione alla richiesta delle parti in attesa delle determinazioni di pagamento, anche il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Il giudice contabile richiama il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando al giudice il compito di valutare gli effetti delle allegazioni. Il riferimento è a Cass. civ. Sez. Un. n. 1048 del 2000, Cass. civ. Sez. I n. 4714 del 2006, Cass. civ. Sez. III n. 17312 del 2015 e Cass. civ. Sez. V ord. n. 16764 del 2020, oltre a Corte dei conti, Sez. Campania, n. 1283 del 2021.
Nel caso concreto l’INPS ha soddisfatto le pretese del ricorrente, corrispondendo il trattamento pensionistico richiesto con decorrenza da febbraio 2024, unitamente agli arretrati e agli interessi legali nello stesso mese. Si è così esaurita ogni posizione di contrasto tra le parti. Il giudice, aderendo alla richiesta condivisa, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Sul piano delle spese, il ritardato adeguamento dell’Istituto previdenziale — intervenuto solo in pendenza di giudizio — giustifica l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale. L’INPS è pertanto condannato al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00.
Nota della Redazione
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