Ricalcolo quota retributiva militari under 15 anni e prescrizione ratei (Corte dei Conti Sez. II App. n. 299 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, in luogo del coefficiente del 35% previsto dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973. Il diritto ai ratei pensionistici differenziali è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, che decorre dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione e resta interrotto dalla notifica dell’atto di diffida.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare della Guardia di Finanza in quiescenza dall’11.5.2010, con un’anzianità al 31.12.1995 di 13 anni e 5 mesi, chiedeva il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico mediante l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, e non con l’aliquota del 35% applicata dall’INPS in forza dell’art. 44 del medesimo decreto.
La Sezione giurisdizionale per la regione Puglia respingeva il ricorso, ritenendo che l’anzianità inferiore ai 15 anni al 31.12.1995 non consentisse l’applicazione dell’aliquota richiesta, in adesione alla sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021. Il pensionato proponeva appello, richiamando la successiva sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM, intervenuta dopo la pubblicazione della decisione impugnata.
La Motivazione della Corte
La Sezione seconda centrale d’appello ricostruisce il contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità dell’art. 54 del t.u. n. 1092/1973. Le Sezioni riunite n. 1/QM/2021 avevano risolto la questione per la fascia di anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni, lasciando priva di supporto interpretativo la fascia inferiore ai 15 anni.
Su tale fascia è poi intervenuta la sentenza delle Sezioni riunite n. 12/QM/2021, che ha affermato il principio secondo cui il personale militare cessato con anzianità superiore a 20 anni e con anzianità inferiore a 15 anni al 31.12.1995 ha diritto al calcolo della quota retributiva con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il Collegio aderisce a tale indirizzo, richiamando la pacifica giurisprudenza delle Sezioni di appello formatasi in senso conforme.
Constatato che l’appellante vantava al 31.12.1995 un’anzianità di 13 anni e 5 mesi, la Corte ritiene fondato l’atto d’appello e riconosce il diritto alla riliquidazione del trattamento con l’aliquota del 2,44% sulla quota calcolata col sistema retributivo.
La fondatezza della pretesa impone la valutazione dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS in primo grado e assorbita dal rigetto. L’eccezione è accolta in applicazione dell’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939 e dell’art. 143, comma 5, del t.u. n. 1092/1973: il termine quinquennale decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione, avvenuta il 24.1.2012.
Il termine è stato interrotto solo il 27.2.2020, con la notifica all’INPS dell’atto di diffida. Devono quindi ritenersi prescritti i ratei anteriori al 27.2.2015. L’INPS è condannato a ricalcolare la pensione e a pagare le competenze non prescritte, incrementate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese sono integralmente compensate per entrambi i gradi, in ragione della novità della pronuncia nomofilattica intervenuta dopo la sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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