Ricalcolo TFS per servizio convenzionato e automatismo previdenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19102 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116 cod. civ., come interpretato dalla Corte costituzionale n. 374 del 1997, opera come regola generale nei sistemi di previdenza obbligatoria e può essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge che prevedano espressamente anche la limitazione dell’automatismo. La competenza legislativa regionale in materia di trattamento economico del personale convenzionato non incide sugli istituti di natura previdenziale, tra cui il trattamento di fine servizio. Nel passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali non viene meno la continuità del rapporto di lavoro e, in base all’art. 76 d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura anche con riferimento alla quota relativa al periodo svolto alle dipendenze dell’ente ospedaliero.

Il Fatto

Il lavoratore, già dipendente di una ASL al momento del collocamento in quiescenza, ha ottenuto dal giudice di primo grado il riconoscimento del diritto al ricalcolo del TFS con inclusione del servizio prestato, per un periodo pluriennale, quale infermiere in convenzione presso un policlinico universitario. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dall’INPS, confermando la decisione.

L’Istituto ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di diritto e sostenendo che l’equiparazione economica prevista dalla normativa regionale riguardasse il solo trattamento strettamente retributivo, restando esclusi gli istituti previdenziali. Resiste il lavoratore con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con dedotta violazione della legge regionale Campania n. 10 del 1978, degli artt. 1 e 11 legge n. 152 del 1968 e degli artt. 1 e 3 legge n. 207 del 1985. Secondo la tesi dell’Istituto, l’equiparazione a fini economici tra personale convenzionato e personale paramedico dei policlinici avrebbe riguardato solo il trattamento retributivo, non gli istituti di natura previdenziale come il TFS.

La Corte ritiene il motivo non fondato. Osserva anzitutto che la legge regionale n. 10 del 1978 è stata abrogata dall’art. 2, comma 1, legge regionale n. 29 del 2012. Rileva inoltre che l’affermazione contenuta nella sentenza n. 8111 del 1995, richiamata dal ricorrente a sostegno della competenza regionale ex art. 117 Cost., non corrisponde all’attuale quadro costituzionale, nel quale la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e il trattamento di fine servizio rientrano nella competenza legislativa statale.

Su questo presupposto trova applicazione il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, enunciato da Cass. n. 27427 del 2020 e richiamato da Cass. n. 14626 del 2024, intervenuta su analoga fattispecie. Tale principio, di cui all’art. 2116 cod. civ., è derogabile solo da specifiche disposizioni di legge che prevedano espressamente anche la limitazione dell’automatismo al caso in cui non sia prescritto il diritto dell’ente previdenziale alla percezione dei contributi: circostanza che non emerge nella specie.

La Corte sottolinea infine che, in occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro. In base all’art. 76 d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo svolto alle dipendenze dell’ente ospedaliero. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dell’Istituto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate con distrazione a favore dei difensori antistatari, e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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