Detrazione IVA negata al cessionario per fatture soggettivamente inesistenti in reverse charge (Cass. civ. Sez. V n. 19104 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In regime di inversione contabile, il cessionario che abbia subito una frode mediante fatture per operazioni soggettivamente inesistenti perde il diritto alla detrazione dell’IVA, poiché manca il presupposto della corrispondenza anche soggettiva tra operazione fatturata e operazione realizzata. Le modifiche introdotte dall’art. 31 d.lgs. n. 158/2015 all’art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 riguardano unicamente la posizione del cedente verso il fisco e non hanno efficacia retroattiva, applicandosi dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.lgs. n. 158/2015. Il diritto alla detrazione resta pertanto escluso per effetto del combinato disposto degli artt. 19, comma 1, e 26, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, nonché dei principi elaborati dalla Corte di giustizia in materia di neutralità fiscale.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per il 2010, con ricostruzione induttiva ai fini IRES e IRAP e recupero di IVA in relazione a fatture soggettivamente inesistenti per acquisti di materiale ferroso, inseriti in una complessa frode in cui i cedenti erano soggetti fittizi amministrati da meri prestanome.

La CTP di Roma aveva accolto il ricorso della società e la CTR del Lazio aveva respinto l’appello erariale, ritenendo che, in base al regime del reverse charge e alle modifiche dell’art. 31 d.lgs. n. 158/2015, soggetto passivo dell’imposta fosse il cedente e non il cessionario. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, con cui l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il motivo è infondato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa, purché il vizio emerga dal testo della sentenza (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. n. 8053 del 2014; Cass. sez. un. n. 22232 del 2016).

Nel caso concreto la motivazione non è apparente, ma esprime una precisa ratio: escludere la responsabilità del cessionario per l’emissione di fatture fittizie in regime di reverse charge a seguito delle modifiche del 2015. Tuttavia, proprio tale ratio, aggredita con il primo motivo, è infondata e il motivo va accolto.

La Corte ricostruisce il meccanismo dell’inversione contabile: la fattura è emessa dal cedente senza addebito d’imposta e viene integrata dal cessionario, che la registra nel registro delle vendite e assolve il tributo, poi detratto (Cass. n. 1703 del 2022; Cass. n. 4250 del 2022; Cass. n. 2862 del 2019). L’orientamento consolidato esclude la detrazione, ancorché risultino osservati i requisiti formali, ove manchi la corrispondenza dell’operazione fatturata con quella realizzata, anche in regime di inversione contabile (Cass. n. 16679 del 2016; Cass. n. 3599 del 2020; Cass. n. 9394 del 2021; Cass. n. 20739 del 2023; Cass. n. 20419 del 2023). La frode opera come limite generale al principio di neutralità dell’IVA (Cass. n. 5072 del 2015; Corte giust., 8 maggio 2008, C-95/07 e C-96/07, Ecotrade; Corte giust., 11 dicembre 2014, C-590/13, Idexx).

La Corte richiama altresì la giurisprudenza europea sul reverse charge e sulle operazioni soggettivamente inesistenti: la direttiva n. 2006/112/CE, letta con il principio di neutralità fiscale, va interpretata nel senso che al soggetto passivo è negata la detrazione qualora abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio (Corte giust., 11 novembre 2021, C-281/20, Ferimet SL).

Quanto all’art. 31 d.lgs. n. 158/2015, la disposizione si applica dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell’art. 32, comma 1, e non ha efficacia retroattiva, non avendo natura interpretativa. Essa tocca unicamente la posizione del cedente verso il fisco e non quella del cessionario, che per le operazioni inesistenti, anche solo soggettivamente, perde comunque il diritto di detrazione per effetto del combinato disposto degli artt. 19, comma 1, e 26, comma 3 (Cass. sez. un. n. 22727 del 2022; Cass. n. 22092 del 2021; Cass. n. 26342 del 2021).

In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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