Ricerche dell’imputato irreperibile fino al doppio dei termini prescrizionali (Cass. pen. Sez. II n. 10979 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Con la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, il giudice deve disporre che le ricerche proseguano fino a quando, per tutti i reati oggetto di imputazione, non sia superato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen., coincidente con il doppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157 cod. pen. Il termine massimo delle ricerche si determina sulla pena edittale massima stabilita per ciascun reato, senza tener conto delle attenuanti e degli aumenti per aggravanti comuni, e decorre dalla data di consumazione del reato. È pertanto errata la sentenza che fissa tale termine in misura inferiore al doppio dei termini prescrizionali o ne indica una scadenza non coerente con la data del commesso reato.
Il Fatto
Con sentenza del 21 maggio 2024 il G.U.P. del Tribunale di Rimini dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata, già dichiarata irreperibile con provvedimento del Pubblico Ministero, per mancata conoscenza della pendenza del processo, e disponeva che il personale della Guardia di Finanza effettuasse ricerche fino al 14 settembre 2037 per il reato di cui al capo a) e fino al 12 aprile 2028 per il reato di cui al capo b), date corrispondenti, secondo il calcolo del giudice, alla scadenza dei rispettivi termini di prescrizione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, limitatamente all’individuazione del termine massimo di durata delle ricerche. Il ricorrente deduceva inosservanza o erronea applicazione dell’art. 420-quater cod. proc. pen. e delle norme sostanziali richiamate, sostenendo che il termine andasse fissato nel doppio dei termini prescrizionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale del rapporto tra la sentenza dichiarativa della mancata conoscenza della pendenza del processo e la durata delle ricerche dell’imputato. L’art. 420-quater, comma 3, cod. proc. pen. dispone che il giudice ordini la ricerca della persona fino a quando, per tutti i reati contestati, non sia superato il termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen., con notifica personale della sentenza in caso di rintraccio.
La Corte richiama poi la norma sostanziale di riferimento. L’art. 159, ultimo comma, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che, pronunciata la sentenza di cui all’art. 420-quater cod. proc. pen., il corso della prescrizione resti sospeso fino al rintraccio della persona, ma che in ogni caso non possa essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’art. 157 cod. pen.
Il percorso argomentativo si completa con il richiamo all’art. 157, commi 1 e 2, cod. pen., secondo cui la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale, e per determinare tale tempo si ha riguardo alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza considerare la diminuzione per le attenuanti e l’aumento per le aggravanti comuni.
Applicando tali disposizioni, la Corte rileva che il reato di riciclaggio di cui al capo a), punito con la pena massima di dodici anni di reclusione, si prescrive in dodici anni, sicché il termine per le ricerche è di ventiquattro anni, con decorrenza dal 14 dicembre 2018 e scadenza al 14 dicembre 2042, e non al 14 settembre 2017, data errata indicata nel provvedimento impugnato. Quanto al reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., punito con la pena massima di cinque anni, la prescrizione matura in sei anni e il termine per le ricerche è quindi di dodici anni, con scadenza in data prossima al 14 dicembre 2030 e non al 12 aprile 2028, anch’essa erronea. La Corte richiama, in termini, Sez. 5, n. 20140 del 23/02/2024.
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini – Sezione G.I.P., in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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