Ricorso per cassazione avverso sequestro: ammissibile solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 10981 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. Tale vizio ricomprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Ne consegue che le censure che prospettano mere lacune motivazionali in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora, senza confrontarsi con gli argomenti del provvedimento impugnato, sono inammissibili. In tema di riciclaggio, l’estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo, né quando sia maturata prima dei fatti contestati né quando sia sopravvenuta. Ai fini della confisca ex art. 648-quater cod. pen. è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto, comprendendosi quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione dei proventi illeciti.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Latina, con ordinanza del 21 febbraio 2024, ha confermato il decreto con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un conto corrente, di due conti titoli, del capitale sociale di una società e di un’autovettura, nei confronti di una indagata per autoriciclaggio e riciclaggio. Le somme provengono, secondo l’ipotesi accusatoria, da reati tributari e da truffa che si assumono commessi da un professionista in danno dei clienti.

Si tratta di beni già oggetto di un precedente sequestro disposto dal GIP del Tribunale di Roma, ufficio poi dichiarato incompetente dal Tribunale del riesame di Roma. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, deducendo l’incompetenza per territorio, la violazione del ne bis in idem, l’invalidità delle proroghe delle indagini, l’insussistenza degli elementi costitutivi dei reati, l’eccesso quantitativo del sequestro rispetto all’imposta evasa, l’estinzione dei reati presupposti per definizione agevolata e il difetto di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia cautelare reale. Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 25932 del 29/05/2008, ribadisce che il ricorso è ammesso solo per violazione di legge e che in tale nozione rientrano i vizi motivazionali così radicali da rendere incomprensibile il percorso logico del giudice. Su questa base dichiara il ricorso inammissibile.

Quanto alla competenza, il motivo è manifestamente infondato: essa è radicata a Latina perché in quel circondario ha sede l’agenzia bancaria presso cui è acceso il conto sul quale sono confluiti gli importi oggetto di riciclaggio. L’ordinanza si è uniformata alla giurisprudenza secondo cui, per il delitto commesso mediante disposizioni impartite da remoto, è competente il giudice del luogo di impiego del denaro, cioè quello dell’istituto presso cui è acceso il conto alimentato dalle somme illecite (Sez. II n. 27023 del 07/07/2022).

Il secondo motivo, incentrato sul ne bis in idem, cade per plurime ragioni. L’ordinanza ha escluso l’identità del fatto storico, perché all’epoca dei decreti di archiviazione il conto aveva saldo negativo, mentre il procedimento riguarda condotte di riciclaggio successive. In ogni caso, l’emissione di una sentenza o di un decreto penale di condanna non è preclusa da un precedente decreto di archiviazione, non essendo quest’ultimo suscettibile di esecuzione o di irrevocabilità (Sez. I n. 39498 del 07/06/2023). L’archiviazione presso un diverso ufficio non determina preclusione, dovendosi regolare la situazione secondo le disposizioni sui conflitti positivi di competenza (Sez. VI n. 41380 del 19/09/2023).

Manifestamente infondato è anche il motivo sull’invalidità delle proroghe: le notifiche erano state effettuate per compiuta giacenza e, secondo la giurisprudenza richiamata, l’omessa notifica all’indagato della richiesta di proroga non è causa di nullità né determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la presentazione (Sez. III n. 23953 del 12/05/2015). Le censure su fumus e periculum sono inammissibili perché prospettano asserite lacune motivazionali senza confrontarsi con gli argomenti del Tribunale, che ha dato conto analiticamente delle operazioni sui conti e dell’inadeguatezza dei redditi dell’indagata.

Quanto alla definizione agevolata, essa non comporta di per sé l’estinzione del debito tributario, ma solo sospensione dell’esecutorietà fino al completo pagamento, peraltro nemmeno dedotto. Soprattutto, in tema di riciclaggio l’estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo, né se originaria né se sopravvenuta (Sez. II n. 56379 del 12/10/2018). Infine, sul quantum, la Corte osserva che la confisca ex art. 648-quater cod. pen. non implica necessariamente identità tra profitto del reato presupposto e riciclaggio, estendendosi anche al prodotto e a quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento (Sez. II n. 18184 del 28/02/2024). All’inammissibilità seguono la condanna alle spese e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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