Inammissibile il ricorso che non attacca la ratio di infondatezza dell’appello (Cass. pen. Sez. II n. 32991 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello, a seguito della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103/2017, deve dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione quando i motivi difettino di specificità, non quando siano ritenuti infondati. Quando l’inammissibilità dell’appello è dichiarata con sentenza e la motivazione si addentra nel merito delle doglianze, la valutazione di infondatezza costituisce una ratio decidendi concorrente: il ricorso per cassazione che non la disarticoli è aspecifico. La causa di inammissibilità dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è vizio-sanzione sottratto alla disponibilità delle parti e non soggetto a sanatoria, dichiarabile in ogni stato e grado ai sensi dell’art. 591, ultimo comma, cod. proc. pen. L’interesse ad impugnare ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. richiede un pregiudizio concreto e attuale, eliminabile dall’accoglimento del gravame, non essendo sufficiente l’astratta osservanza della legge.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 01.04.2026, dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 14.07.2025, ordinando l’esecuzione della decisione e condannando l’appellante alle spese processuali.

Avverso tale pronuncia il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente osservava che la Corte territoriale, per argomentare il difetto di specificità dei motivi d’appello, aveva finito per valutare il merito del gravame, contestando punto per punto le deduzioni difensive.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ricostruisce anzitutto il perimetro dell’art. 581 cod. proc. pen. dopo la riforma del 2017. Il giudice d’appello deve dichiarare l’inammissibilità quando i motivi siano privi di specificità, ossia non argomentati o non confrontati con la motivazione impugnata. Non può invece dichiararla quando li ritenga semplicemente infondati, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado. La Corte richiama sul punto un orientamento costante.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto le deduzioni d’appello meramente assertive e prive di rilievi critici rispetto alle ragioni del primo giudice, in violazione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. Quanto al primo motivo, l’atto d’impugnazione si era posto in relazione acritica con gli argomenti della sentenza di condanna; quanto alla mancata concessione dell’attenuante e agli aumenti per la continuazione, il motivo era risultato disconnesso dall’impianto motivazionale del Tribunale.

Il ricorrente, tuttavia, dialoga con la motivazione della sentenza d’appello al solo fine di criticarne la ritenuta aspecificità dei motivi, restando silente rispetto ai passaggi argomentativi che ne sostengono l’infondatezza. Da qui la duplice qualificazione: da un lato, il profilo di censura relativo alla dichiarazione di inammissibilità è manifestamente infondato; dall’altro, là dove la motivazione si è addentrata nel merito delle doglianze, il ricorso è aspecifico, non portando alcun confronto critico idoneo a disarticolare l’argomentazione dei giudici d’appello.

La Corte ricorda poi che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che attacchi una sola delle rationes decidendi autonome e autosufficienti. Nella specie, la dichiarazione d’inammissibilità è intervenuta con sentenza, in esito all’udienza fissata per la discussione, e non con ordinanza in fase preliminare: il pieno contraddittorio sul merito si era dunque instaurato, sicché la valutazione d’infondatezza dei motivi costituisce una concorrente ragione del decidere.

La Corte esclude infine che l’interesse ad impugnare possa ritenersi autoevidente dalla sola circostanza della declaratoria con sentenza anziché con rigetto. L’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. esige un pregiudizio concreto e attuale, eliminabile solo dall’accoglimento del gravame. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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