Confisca a terzo fittizio: solo la titolarità si può rivendicare (Cass. pen. Sez. I n. 22958 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., quando il sequestro finalizzato all’ablazione riguardi beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, questi può esclusivamente rivendicarne l’effettiva titolarità, assumendo il relativo onere di allegazione e prova. Non può contestare i presupposti sostanziali della misura — la condizione di pericolosità, la sproporzione tra valore del bene e reddito dichiarato, la provenienza del bene — perché si tratta di profili che solo il proposto ha interesse e titolo a far valere. Il terzo che invochi la restituzione di cose sequestrate o confiscate, qualificandosi proprietario o titolare di altro diritto reale, è tenuto a provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Il giudice dell’esecuzione circoscrive dunque il thema decidendum al solo accertamento della proprietà in capo al terzo istante.
Il Fatto
Una società ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con cui la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca di alcuni gioielli. La misura era stata disposta con sentenza del 10 ottobre 2017 nei confronti di un soggetto condannato per associazione a delinquere di stampo camorristico.
La Corte territoriale aveva respinto l’opposizione, rilevando l’inidoneità del documento prodotto a dimostrare la proprietà dei monili e l’inverosimiglianza della dedotta consegna in conto vendita. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dal principio consolidato in materia di confisca ex art. 240-bis cod. pen.: il terzo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. Richiama in proposito Sez. 2, n. 1251 del 07/11/2024, dep. 2025, Scozzari, e le Sezioni Unite n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, che hanno ribadito il medesimo indirizzo.
Su questa base, la Corte ritiene corretta la delimitazione del thema decidendum operata dal giudice dell’esecuzione, circoscritto al solo accertamento della prova della proprietà in capo alla società ricorrente. Parimenti corretta è la verifica dell’onere probatorio, poiché il terzo che invochi la restituzione di cose confiscate, qualificandosi proprietario, deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa (Sez. 1, n. 68 del 17/10/2013, dep. 02/01/2014).
Nel caso concreto, la motivazione dell’ordinanza impugnata ha congruamente escluso l’assolvimento di tale onere. La pretesa si fondava unicamente sulla copia di un documento di trasporto, recante la causale “conto visione”, indicante quale cessionaria una società diversa dalla ricorrente e sottoscritto dal condannato quale trasportatore, privo dell’indicazione del prezzo e prodotto in copia informe, non verificabile rispetto alla documentazione contabile.
A ciò si aggiunge la totale assenza di contratti, accordi o ulteriori documenti idonei a dimostrare la proprietà dei preziosi e le modalità dell’intesa per la consegna di merce di non modico valore. Irrilevante è la dedotta distinzione tra conto vendita e conto visione, poiché il dato centrale resta la mancanza di prova certa dei fatti costitutivi. Non giova richiamare le dichiarazioni del condannato, che non menzionano la ricorrente quale proprietaria. Il ricorso, nel ribadire la tesi della proprietà, non coglie la ratio decidendi fondata sulla radicale insufficienza del materiale probatorio: esso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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